Corsi di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP

Ricordiamo i prossimi corsi tecnici di formazione per aggiornamento per RSPP / ASPP che Norsaq ha organizzato a Carpi (Modena).

–         Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Prima parte, il prossimo 8 febbraio 2012

–         Movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori secondo ISO 11228-3 e check list OCRA – Seconda parte, il 15 marzo 2012

–         Rassegna delle novità normative in materia di sicurezza del 2011, il 7 marzo 2012

–         La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita, il 28 marzo 2012

Corso di formazione per addetti ai lavori sotto tensione: PES-PAV

Corso di  16 ore per addetti ai lavori sotto tensione: PES – PAV
Data: 15 e 22 maggio 2012 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

Il corso dovrebbe essere frequentato da personale che abbia già un minimo di competenze di elettrotecnica di base ed di impiantistica in bassa tensione, ovvero “conoscenze di elettrotecnica generale” e “conoscenza generale delle norme CEI 64-8”, prerequisito per il corso sulla CEI 11-27.Obiettivo del corso è quello di acquisire conoscenze teoriche di livello 1-A e 2-A.

Sede del corso: Sala Corsi CLASERVIZI
Via Zappiano, 1/G
41012 Carpi (MO)

Addetti antincendio nelle piscine

Pubblichiamo il quesito e la risposta fornita da www.prevenzio.net relativamente alla formazione antincendio che devono avere gli addetti delle piscine.

QUESITO 
In una piscina pubblica è corretto che i lavoratori addetti all’antincendio facciano il corso per Rischio Medio. Oppure per il fatto che tale impianto è frequentato talvolta da molte centinaia di persone, si configura il caso di un “locale di intrattenimento” con oltre 100 persone e quindi con Rischio Elevato, in base all’Allegato X del DM 10 marzo 1998?

RISPOSTA
E’ corretto che facciano il corso per rischio medio, così come previsto dal D.M. 10.03.98, in quanto le piscine sono locali di spettacolo ai sensi del D.P.R. 151/2011.
Qualora l’affollamento all’interno dell’impianto superi le 100 persone occorre che gli addetti antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della L.609/96.

“LaBoriamo in sicurezza”: prossima iniziativa a Carpi, sabato 26 novembre

Segnaliamo ai clienti, ai collaboratori ed agli amici l’interessante iniziativa “LaBoriamo in sicurezza” in corso nelle scuole secondarie della Provincia di Modena. Mediante le tecniche di interazione del “teatro dell’oppresso” si mettono in scena dei casi reali di infortuni e si fa in modo di cambiare il corso degli eventi, agendo da protagonisti. Il prossimo “evento” si terrà il prossimo SABATO 26 NOVEMBRE, dalle 10 alle 13, presso IPSIA VALLAURI di Carpi. Alleghiamo il programma. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Ivana Vernelli di AECA (vernelli@aeca.it)

vauro 1_4_carpi

LaBoriamo in sicurezza

Segnaliamo l’interessante iniziativa “LaBoriamo in sicurezza” in corso nelle scuole secondarie della Provincia di Modena. Mediante le tecniche di interazione del “teatro dell’oppresso” si mettono in scena dei casi reali di infortuni e si fa in modo di cambiare il corso degli eventi, agendo da protagonisti. La Direzione di Norsaq è stata chiamata a partecipare in qualità di “osservatrice” e “esperta”. Lo strumento è veramente di grande interesse e invitiamo quindi le imprese associate a partecipare ai prossimi eventi dei quali si riporta nel seguito il programma. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Ivana Vernelli di AECA (vernelli@aeca.it)

12 novembre 2011- Modena Teatro Tenda – I.S. per Geometri Guarini

26 novembre 2011 – Carpi – Ipsia Vallauri

17 dicembre 2011 – Modena – Teatro Tenda – ITI Corni

14 gennaio 2012 – Modena – Teatro Cittadella – ITI Corni

11 o 18 febbraio 2012 – Maranello – Ipsia Ferrari

Nelle scuole IPSIA Marconi di Pavullo, Spallanzani Castelfranco, Galilei Mirandola altre iniziative saranno programmate fra la fine di febbraio e l’aprile 2012.

Limiti di responsabilità fra datore di lavoro e preposto – Formazione dei dirigenti e dei preposti

Talvolta, a seguito di un incidente sul lavoro, il preposto che viene puntualmente sentito dalle autorità competenti, se ne esce dicendo “Ma io che c’entro?!?”. Anzi a volte il preposto non sa nemmeno di esserlo.

Altre volte si gioca su una certa confusione di ruoli tra il DDL, i dirigenti ed i preposti.

Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sezione IV – Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010) ha proprio riguardato la individuazione delle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro collegati a carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Nella fattispecie è stato condannato un preposto per una lavorazione fatta su un trapano a colonna senza che fosse regolato correttamente il riparo del mandrino. Una situazione che è assolutamente frequente nelle aziende, non solo tollerata ma anzi sovente “incentivata”, altrimenti “ … come si fa a lavorare?”.

La figura presa in esame in questa sentenza è quella del preposto al quale il legislatore ha attribuito, nei limiti dei suoi poteri gerarchici e funzionali, mansioni di controllo del personale assegnato alla sua sorveglianza e sul quale è tenuto a vigilare.

Nella citata sentenza al preposto  è stato addebitato il delitto di cui all’articolo 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per avere per colpa cagionato alla lavoratrice lesioni personali gravissime omettendo di attrezzare un trapano a colonna in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere.

Secondo la suprema Corte, in particolare, l’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione, che nella circostanza in esame è stata causa dell’infortunio occorso ad un lavoratore, non rientra fra i compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto.

Va detto che una delle novità del D. Lgs. 81/2008 è stata quella di definire (finalmente!) la funzione del preposto che da decenni veniva nominato nelle varie leggi (basti ricordare le celebri: “il dirigente ed il preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze …” dei DPR 547 e 303) senza alcuna definizione precisa, e di prevedere obbligatoriamente la formazione del preposto stesso.

Da tempo organizziamo quindi dei corsi specifici di formazione di preposti e dirigenti. Nel farlo abbiamo cercato di stabilire delle durate coerenti con il dover dare una adeguata conoscenza normativa e una capacità ad individuare i rischi specifici delle mansioni del personale loro assegnato.

A breve dovrebbe essere definito nell’Accordo sulla formazione tra Stato e Regioni la durata di questi corsi che, dai testi disponibili al momento, paiono essere particolarmente impegnativi in termini di durata. Siccome viene sempre fatta salva la formazione precedente,  potrebbe essere una iniziativa doppiamente utile quella di formare “da subito” (… visto che il TUS ha oramai 3 anni!) i propri dirigenti e preposti.

Norsaq è in grado di svolgere queste attività ed ha già una cospicua esperienza in merito, sia per le grandi imprese sia per le piccole e medie, in grado di dare un taglio il più operativo e concreto possibile.

L’uso stradale dei carrelli elevatori

Molto spesso le aziende utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche.
Si tratta sovente di percorsi brevi: per scaricare il camion fermo in strada o per andare da un edificio aziendale ad un altro, di solito posto nelle vicinanze.
Il tutto viene fatto con grande “disinvoltura”.

L’uso stradale dei carrelli è invece rigorosamente disciplinato e in caso di uso improprio non poche possono essere le complicazioni, in primis “assicurative”. Ecco quindi un breve compendio in materia.

E’ necessario che per tutti i carrelli elevatori utilizzati su strade pubbliche sia seguito “l’iter” riportato dal Codice della Strada che riguardano nello specifico i carrelli elevatori.

La definizione di “carrello elevatore” è presente nell’art. 58 del Codice della Strada di cui riportiamo di seguito il comma 2.

Art. 58 (Macchine operatrici)
…..
…..
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
….
….

Se il carrello elevatore non è in possesso del libretto di circolazione con targa bisogna essere in possesso di una autorizzazione che va rinnovata ogni anno: vedi D.M. 28/12/1989 sotto riportato.
 

Decreto 28 dicembre 1989
Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori
Articolo 1
1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.
2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3
1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Pertanto per regolarizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada è necessario (per reperire la documentazione e le autorizzazioni) rivolgersi al costruttore del carrello elevatore, all’ufficio della Motorizzazione Civile e al Comune territorialmente competente per avere il benestare dell’ente proprietario della strada (per le strade comunali il nulla osta è rilasciato dall’ufficio di Polizia Locale).

NOTA IMPORTANTE: i carrelli in questione dovranno essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA e possono essere guidati solamente da personale maggiorenne in possesso della patente B. Questi requisiti non sono obbligatori se il carrello viene usato esclusivamente in aree private, anche se il preventivo possesso della patente B può essere un valido aiuto nella “designazione” del carrellista.

Quindi nelle giornate di blocco del traffico o nelle ZTL non è possibile circolare usando … il carrello elevatore elettrico!

Ricordiamo infine che, tra l’altro organizziamo corsi per carrellisti, conduttori di pale gommate, PLE e altri apparati di movimentazione e trasporto.

Corso aggiornamento RSPP / ASPP: la Movimentazione Manuale dei Carichi per sollevamento, trasporto e traino/spinta

 

Il prossimo 5 ottobre dalle 14,30 alle 18,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) presso HotelCarpi (ex MY Hotel) un corso di aggiornamento per RSPP e ASPP. L’incontro avrà come tema la  Movimentazione Manuale dei Carichi ed in particolare la valutazione del sovraccarico biomeccanico dorso-lombare per compiti che comportano sollevamento e trasporto (ISO 11228-1) e/o traino/spinta (ISO 11228-2).

Durante l’incontro verranno effettuate diverse esercitazioni di analisi di casi reali. 

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti gli ATECO.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso aggiornamento RSPP / ASPP: DUVRI e qualificazione dei fornitori

Il prossimo 28 settembre dalle 14,30 alle 18,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) presso HotelCarpi (ex MY Hotel) un corso di aggiornamento per RSPP e ASPP. L’incontro avrà come tema i DUVRI, la qualificazione dei fornitori e le procedure per la gestione dei lavori in appalto.
Il corso vuole essere di tipo pratico. A tale scopo verrà consegnato su CD ai partecipanti un “kit” con i documenti che norsaq srl ha predisposto ed affinato nel corso degli anni per la gestione di questa materia in oltre 350 siti industriali di vario genere.
Durante l’incontro verranno effettuate diverse esercitazioni di analisi di casi reali, sino alla redazione di un DUVRI.

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti gli ATECO.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it