Limiti di responsabilità fra datore di lavoro e preposto – Formazione dei dirigenti e dei preposti

Talvolta, a seguito di un incidente sul lavoro, il preposto che viene puntualmente sentito dalle autorità competenti, se ne esce dicendo “Ma io che c’entro?!?”. Anzi a volte il preposto non sa nemmeno di esserlo.

Altre volte si gioca su una certa confusione di ruoli tra il DDL, i dirigenti ed i preposti.

Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sezione IV – Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010) ha proprio riguardato la individuazione delle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro collegati a carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Nella fattispecie è stato condannato un preposto per una lavorazione fatta su un trapano a colonna senza che fosse regolato correttamente il riparo del mandrino. Una situazione che è assolutamente frequente nelle aziende, non solo tollerata ma anzi sovente “incentivata”, altrimenti “ … come si fa a lavorare?”.

La figura presa in esame in questa sentenza è quella del preposto al quale il legislatore ha attribuito, nei limiti dei suoi poteri gerarchici e funzionali, mansioni di controllo del personale assegnato alla sua sorveglianza e sul quale è tenuto a vigilare.

Nella citata sentenza al preposto  è stato addebitato il delitto di cui all’articolo 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per avere per colpa cagionato alla lavoratrice lesioni personali gravissime omettendo di attrezzare un trapano a colonna in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere.

Secondo la suprema Corte, in particolare, l’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione, che nella circostanza in esame è stata causa dell’infortunio occorso ad un lavoratore, non rientra fra i compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto.

Va detto che una delle novità del D. Lgs. 81/2008 è stata quella di definire (finalmente!) la funzione del preposto che da decenni veniva nominato nelle varie leggi (basti ricordare le celebri: “il dirigente ed il preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze …” dei DPR 547 e 303) senza alcuna definizione precisa, e di prevedere obbligatoriamente la formazione del preposto stesso.

Da tempo organizziamo quindi dei corsi specifici di formazione di preposti e dirigenti. Nel farlo abbiamo cercato di stabilire delle durate coerenti con il dover dare una adeguata conoscenza normativa e una capacità ad individuare i rischi specifici delle mansioni del personale loro assegnato.

A breve dovrebbe essere definito nell’Accordo sulla formazione tra Stato e Regioni la durata di questi corsi che, dai testi disponibili al momento, paiono essere particolarmente impegnativi in termini di durata. Siccome viene sempre fatta salva la formazione precedente,  potrebbe essere una iniziativa doppiamente utile quella di formare “da subito” (… visto che il TUS ha oramai 3 anni!) i propri dirigenti e preposti.

Norsaq è in grado di svolgere queste attività ed ha già una cospicua esperienza in merito, sia per le grandi imprese sia per le piccole e medie, in grado di dare un taglio il più operativo e concreto possibile.