Cosa fare per la gestione dei manufatti in amianto?

Che cosa va fatto in presenza di amianto

Segnaliamo innanzitutto che per maggiori info si può consultare il sito:
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/amianto/generale_1184.asp
dal quale riporto un estratto.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la  salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell´edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d´aria possono causare il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale.
Pertanto la prima cosa da fare in presenza di materiali contenenti amianto è la nomina, da parte del proprietario delle aree, di un responsabile per il controllo e la manutenzione, che dovrà procedere alla valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di  fibre nell´aria. In relazione ai risultati della valutazione dovranno mettere in opera degli interventi che possono essere di controllo (nel caso di materiali in buono stato) o di bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato). Nel caso in cui permanessero dei dubbi è bene informarsi presso enti e associazioni che operano nel campo della prevenzione.
Nell´ambito del Piano regionale di protezione dall´amianto sono state pubblicate le Linee guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio

La figura del responsabile

Quando è necessaria la nomina della figura responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto?
Sempre, ovvero per ogni edificio che abbia materiali contenenti amianto in qualsiasi quantità.
Che qualifica deve avere la figura responsabile?
Nella norma non è indicata alcuna specifica particolare, né in termini di formazione né in termini di titolo di studio.
Quali i compiti della figura responsabile per il programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto?
I compiti sono deducibili da quanto previsto dal punto 4 dell´allegato al D.M. 6/9/94.
In particolare il responsabile per il programma di controllo e manutenzione assiste il proprietario per:
1. tenuta di idonea documentazione riportante l´ubicazione dei materiali contenenti amianto con la relativa segnalazione dei siti,
2. informazione agli occupanti dell´edificio sui potenziali rischi e comportamenti da seguire,
3. predispone una specifica procedura di autorizzazione per interventi in aree o superfici con amianto con conservazione della documentazione relativa.
4. programma periodico di ispezione da parte di personale esperto per valutare lo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e in particolare delle superfici delle lastre in cemento amianto.
5. sovrintende e vigila su tutto quanto previsto dal punto 4b del citato decreto.

Come effettuare la valutazione del rischio

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell´edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:
* l´esame delle condizioni dell´installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale:
– per coperture: Linee guide regionali Emilia-Romagna  (senza uni 10608),
– per il friabile indoor, Indice Versar (dal sito Ispesl)
* la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all´interno dell´edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente di misurare la concentrazione di fibre presente nell´aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l´amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività.
In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento.
In fase di ispezione visiva dell´installazione, devono essere invece attentamente valutati:
– il tipo e le condizioni dei materiali;
– i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
– i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l´esposizione degli individui.
Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5 del DM 06/09/1994, separatamente per ciascun´area dell´edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.
I fattori considerati devono consentire di valutare l´eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il  materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:
– Materiali integri non suscettibili di danneggiamento
– Materiali integri suscettibili di danneggiamento
– Materiali danneggiati
Una volta effettuata la verifica in base al punteggio che si è trovato occorre definire un programma di interventi.
Nella documentazione regionale le azioni conseguenti i punteggi ottenuti  sono i seguenti.

Azioni conseguenti al giudizio espresso sullo stato di conservazione della copertura e al contesto in cui è ubicata

Punteggio Giudizio dello stato di conservazione della copertura* Azioni conseguenti
5 – 10 Discreto Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.
11 -20 Scadente Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.

21- 27 Pessimo Prevedere un intervento di bonifica entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d’eccellenza.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.

In questi casi si propone di fare ricorso all’ordinanza emessa dall’Autorità Sanitaria Locale.

 La nostra società è ovviamente in grado di supportare le Aziende nella gestione di questi aspetti.