ACCORDO STATO – REGIONI PER FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI E DDL/RSPP

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 21 dicembre gli accordi relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e dei datori di lavoro che si autodesignano RSPP.

A breve verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli accordi che introdurranno chiarezza nell’attuale situazione relativa soprattutto alla informazione e formazione dei lavoratori.

Novità importanti, oltre che per la formazione dei lavoratori, sono presenti anche per preposti, dirigenti e DDL che si autodesignano RSPP.

In attesa di leggere il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alleghiamo una nostra prima circolare sul tema.

Vedi comunicazione 30-11 accordo stato-regioni per formazione

Si possono riverniciare le porte REI metalliche?

 Le porte REI metalliche (come indicato in quasi tutte le schede tecniche dei fabbricanti) si possono riverniciare procedendo come segue:
– carteggiare e spolverare accuratamente le superfici
– applicare una mano di fondo epossidico opaco (molte aziende consigliano EPOX nr. 5203 colore Beige 0059 bicomponente – ditta Alcea di Milano)
– riverniciatura con smalti o pittura a propria scelta.

Le seguenti istruzioni sono indicate per la riverniciatura di porte REI metalliche interne in quanto per le porte REI esterne potrebbero essere necessari dei trattamenti diversi per avere una maggiore resistenza al sole, alle basse temperature e alla pioggia.

NOTA: in ogni caso prima di applicare le istruzioni sopra riportate  verificare sul libretto di uso e manutenzione / scheda tecnica che vi è stata fornita insieme alla porta REI.

Non possono invece essere fatte modifiche alle porte REI che ne alterino le caratteristiche originarie (es. applicazione di molle di autochiusura, sostituzione di elementi quali maniglie, etc.) salvo espressa autorizzazione del fabbricante. I VV.F., nei controlli per il rilascio del CPI, sono molto attenti a questi aspetti e, al fine di non avere una porta che, pure montata, viene ritenuta non conforme, è bene prestare molta attenzione a questi aspetti.

Segnaliamo che nel settore della prevenzione incendi siamo in grado di supportare le aziende nelle attività di:
– valutazione del rischio di incendio
– valutazione del rischio di esplosione
– rilascio o rinnovo del CPI
– corsi di formazione per addetti al primo soccorso e all’antincendio
– piani e planimetrie per la gestione delle emergenze
– esercitazioni antincendio e formazione dei lavoratori alla gestione delle emergenze

“LaBoriamo in sicurezza”: prossima iniziativa a Carpi, sabato 26 novembre

Segnaliamo ai clienti, ai collaboratori ed agli amici l’interessante iniziativa “LaBoriamo in sicurezza” in corso nelle scuole secondarie della Provincia di Modena. Mediante le tecniche di interazione del “teatro dell’oppresso” si mettono in scena dei casi reali di infortuni e si fa in modo di cambiare il corso degli eventi, agendo da protagonisti. Il prossimo “evento” si terrà il prossimo SABATO 26 NOVEMBRE, dalle 10 alle 13, presso IPSIA VALLAURI di Carpi. Alleghiamo il programma. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Ivana Vernelli di AECA (vernelli@aeca.it)

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Agente impara la rianimazione a un corso e salva il marito

Abbiamo sempre detto che i corsi di primo soccorso e prevenzione incendi / lotta antincendio, per chi li segue e se fatti bene, sono più utili in ambito extralavorativo che in azienda.  Questo è un motivo per accettare con favore la designazione che l’azienda fa e seguire con attenzione i corsi previsti. Alcuni anni fa un nostro cliente ci ringraziò (in realtà deve ringraziare il legislatore e la sua azienda) per aver potuto seguire il corso ed aver quindi prestato soccorso al proprio cane investito da una macchina. Specificò subito che non fece la “respirazione bocca a bocca” e che il cane si era messo “spontaneamente” in posizione laterale di sicurezza” … Adesso leggiamo (notizia ANSA battuta pochi minuti fa) che nel riminese “un poliziotto è stato salvato da sua moglie, agente anche lei. E’ successo nei giorni scorsi a Rimini: Marco Sartini, della Polizia Ferroviaria, si e’ sentito improvvisamente male in casa. Mentre il figlio della coppia, di nove anni, chiamava i soccorsi, la moglie di Sartini, Simona Calzolari, ha effettuato la rianimazione cardiopolmonare al marito, grazie alle tecniche apprese durante il corso di addestramento di ‘Riminicuore’, organizzato dalla Ausl e tenuto dal dottor Gennaro Daniello, medico capo in Questura di Rimini. L’uomo e’ stato poi ricoverato per ulteriori controlli. ”
Il corso però deve essere fatto:
– da personale preparato e competente
– il numero dei partecipanti deve essere limitato
– l’esercitazione deve essere effettuata ed efficace
ma soprattutto … il corso deve essere fatto.

Infortuni sul lavoro: calo nel 1° semestre 2011

INAIL ha pubblicato i dati relativi all’andamento infortunistico dei primi sei mesi del 2011.
Il trend positivo degli ultimi anni viene confermato: gli infortuni sono passati dai 388.000 del primo semestre 2010 ai 372.000 del 2011, con un calo del 4%; gli infortuni mortali, invece, sono rimasti sostanzialmente invariati con 428 vittime, tre in meno rispetto all’anno precedente.
Di contro, l’occupazione nel complesso è stata stimata in crescita dello 0,2%.

Il miglioramento dei dati infortunistici ha interessato tutti i settori e tutte le aree geografiche.
Da segnalare la diminuzione degli infortuni nel settore delle Costruzioni (-5,8%), favorita, però, da un calo degli occupati del 4%.

I risultati sembrano dare un segnale positivo sulla validità delle misure messe in campo in questi anni, vedremo se il consuntivo 2011 si manterrà positivo e cosa emergerà da una analisi più approfondita dei dati. Ad esempio, sarà necessario verificare il numero di ore lavorate (chi è in CIG non è esposto ai rischi lavorativi…) o ancora, indagare sugli infortuni “perduti” perchè non denunciati, nel mondo del lavoro sommerso e non.
Per approfondire i dati INAIL cliccare sul link
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_STATISTICHE

Corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP

L’RSPP può essere, con alcune condizioni che si omettono qui per brevità:

1)    coincidente con il DDL (datore di lavoro) e in questo caso deve frequentare un corso di formazione di 16 ore (se non auto-designato in modo formale prima del 31/12/1996)

2)    una persona interna all’azienda, che abbia i requisiti richiesti dalla legge e abbia frequentato, pur con le possibili esclusioni per i Moduli A e B, il corso di formazione (Moduli A, B, C, con il Modulo B di durata variabile in funzione dell’ATECO dell’azienda)

3)    una persona esterna all’azienda, purché abbia le necessarie qualifiche previste dalla legge (attenzione che in caso contrario è come se non fosse stato designato l‘RSPP e il DDL ha inoltre una “culpa in eligendo”)

Il credito formativo degli RSPP (non coincidenti con il DDL), ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per cinque anni, entro i quali occorre aver effettuato l’aggiornamento.

La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte:

  • dalla data del conseguimento della laurea triennale
  • dalla conclusione del modulo B

Come indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per coloro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del modulo sulla base dei crediti professionali pregressi hanno l’ obbligo di aggiornamento comunque entro il 14 febbraio 2012.

Gli aggiornamenti hanno la seguente durata:

  • 60 ore per coloro che svolgono la funzione di RSPP – Macrosettori di attività: B3, B4, B5 e B7
  • 40 ore per coloro che svolgono la funzione di RSPP – Macrosettori di attività: B1, B2, B6, B8 e B9
  • 28 ore per coloro che svolgono la funzione di ASPP in qualsiasi Macrosettore di attività

 Norsaq organizza corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP.

 I prossimi appuntamenti sono:

Carpi (Modena): 28 settembre 2011 – Gli obblighi connessi con i contratti di appalto: il DUVRI

Carpi (Modena): 5 ottobre 2011 – La movimentazione manuale dei carichi: le nuove norme tecniche da utilizzare per la valutazione.

Tutte le informazioni su:

http://norsaq.it/2011_news_07/CORSI_NORSAQ_SET_NOV_2011.pdf

Rischi connessi a stampanti e fotocopiatrici

Cliccare sul pulsante “Stampa” del computer è semplicissimo … ed ecco che in un attimo la macchina, magari posta di fianco alla nostra scrivania per comodità, sputa decine di pagine.

Semplice, ma non altrettanto innocuo. L’uso, infatti, di fotocopiatrici e stampanti laser costituisce una delle principali fonti di inquinamento indoor, a causa dell’emissione di polveri di toner, ozono e solventi, con particolare rischio per i soggetti sensibili (ad esempio, persone affette da patologie cardio-respiratorie e donne in gravidanza).

Che fare dunque? Se si fa un uso consistente di queste macchine occorre posizionare stampanti e fotocopiatrici in locali separati dagli uffici e ben ventilati, scegliere macchine a bassa emissione di ozono dotate di filtri ed effettuare regolare manutenzione (che si è visto essere in grado di abbattere la produzione di ozono).

E proprio a proposito di chi per professione si occupa di queste attrezzature…

Per loro, affinchè svolgano la propria attività consapevoli dei rischi e con le adeguate misure di prevenzione, e per i datori di lavoro, perchè facciano lavorare il proprio personale in totale sicurezza, alleghiamo una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Foggia: una consulenza tecnica ha riconosciuto l’eventualità di un nesso causale tra l’insorgenza di un carcinoma uroteliale in un tecnico riparatore di stampanti e l’attività svolta dall’uomo per 16 anni, obbligando l’INAIL a riconoscere al lavoratore l’indennità per invalidità permanente.

L’uso stradale dei carrelli elevatori

Molto spesso le aziende utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche.
Si tratta sovente di percorsi brevi: per scaricare il camion fermo in strada o per andare da un edificio aziendale ad un altro, di solito posto nelle vicinanze.
Il tutto viene fatto con grande “disinvoltura”.

L’uso stradale dei carrelli è invece rigorosamente disciplinato e in caso di uso improprio non poche possono essere le complicazioni, in primis “assicurative”. Ecco quindi un breve compendio in materia.

E’ necessario che per tutti i carrelli elevatori utilizzati su strade pubbliche sia seguito “l’iter” riportato dal Codice della Strada che riguardano nello specifico i carrelli elevatori.

La definizione di “carrello elevatore” è presente nell’art. 58 del Codice della Strada di cui riportiamo di seguito il comma 2.

Art. 58 (Macchine operatrici)
…..
…..
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
….
….

Se il carrello elevatore non è in possesso del libretto di circolazione con targa bisogna essere in possesso di una autorizzazione che va rinnovata ogni anno: vedi D.M. 28/12/1989 sotto riportato.
 

Decreto 28 dicembre 1989
Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori
Articolo 1
1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.
2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3
1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Pertanto per regolarizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada è necessario (per reperire la documentazione e le autorizzazioni) rivolgersi al costruttore del carrello elevatore, all’ufficio della Motorizzazione Civile e al Comune territorialmente competente per avere il benestare dell’ente proprietario della strada (per le strade comunali il nulla osta è rilasciato dall’ufficio di Polizia Locale).

NOTA IMPORTANTE: i carrelli in questione dovranno essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA e possono essere guidati solamente da personale maggiorenne in possesso della patente B. Questi requisiti non sono obbligatori se il carrello viene usato esclusivamente in aree private, anche se il preventivo possesso della patente B può essere un valido aiuto nella “designazione” del carrellista.

Quindi nelle giornate di blocco del traffico o nelle ZTL non è possibile circolare usando … il carrello elevatore elettrico!

Ricordiamo infine che, tra l’altro organizziamo corsi per carrellisti, conduttori di pale gommate, PLE e altri apparati di movimentazione e trasporto.

Lavoratori all’aperto e raggi UV.

Ci siamo fatti negli anni scorsi una cultura sulle Radiazioni Ottiche Artificiali (per gli amici … ROA) e siamo andati a misurare tutte le sorgenti possibili nelle aziende. L’esercizio è stato certamente utile perché di scoperte interessanti ne abbiamo fatte.
Ad esempio che bastano pochi secondi di uso della saldatrice senza maschera per superare i limiti di esposizione, oppure che, anche con le maschere (quando inadatte o non abbastanza adatte), NON si è protetti a sufficienza.

Mentre ci si interessava delle ROA non si sono tenute in conto le Radiazioni Ottiche Naturali (le chiameremo RON?).

Con l’arrivo dell’estate diventa ancora più importante considerare un rischio a volte sottovalutato o addirittura nemmeno preso in considerazione: le radiazioni solari ultraviolette.
Particolarmente esposti a tale fattore di rischio sono tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto (lavoratori “outdoor”), come ad esempio:

• Lavoratori edili
• Stradini
• Giardinieri
• Operatori ecologici
• Agricoltori
• Vigili urbani
• Portalettere
• Addetti a operazioni di carico/scarico all’esterno
• Bagnini e istruttori di sport all’aperto
• Marinai
• Operai linee elettriche e idrauliche esterne
• Addetti linee ferroviarie

Il laboratorio Agenti fisici dell’INAIL (ex ISPESL) ha predisposto lo corso anno un opuscolo contenente indicazioni per prevenire i rischi da esposizione a raggi UV e notizie utili ai fini della informazione e formazione dei lavoratori.
Per approfondire l’argomento e consultare l’opuscolo rimandiamo al sito dell’INAIL http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2011/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-709659702.jsp
In questa sede ricordiamo brevemente due aspetti: i problemi legati ai raggi UV e le misure di prevenzione.
I danni provocati dall’esposizione solare dipendono dalla quantità di energia assorbita nel corso degli anni (effetto cumulativo) e da fattori individuali, come fototipo, patologie e farmaci assunti; i problemi principali provocati dall’esposizione solare sono la fotosensibilizzazione, il fotoinvecchiamento e la fotocarcinogenesi (si ricorda che la radiazione solare è stata classificata dalla IARC come cancerogeno di gruppo 1, ovvero con sufficienti prove di cancerogenicità per l’uomo).
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione, riportiamo di seguito le principali:
• prodotti antisolari, indumenti protettivi e occhiali da sole
• ove possibile, schermare i lavoratori con coperture
• cercare di evitare il lavoro all’aperto nelle ore della giornata in cui le radiazioni sono maggiormente intense
• individuare un luogo ombreggiato per le pause e il pranzo
• prevedere alternanza tra attività al sole e all’ombra

Vi ricordiamo in ultimo che siamo in grado di effettuare misurazioni strumentali delle ROA e di effettuare le valutazioni del rischio connesso.

Il rischio chimico per la sicurezza

Nell’ambito della valutazione dei rischi che il Datore di lavoro deve effettuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, devono essere esaminati i rischi derivanti dall’utilizzo nel luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi.

I pericoli riguardano sia la salute, con la possibilità di sviluppare con l’uso protratto nel tempo problematiche di vario tipo, sia la sicurezza, poiché le caratteristiche dei prodotti e le modalità del loro impiego possono causare incidenti e infortuni con conseguenze anche molto gravi.

A questo proposito, ricordiamo di seguito alcune precauzioni importanti da adottare in particolare per lo stoccaggio degli agenti chimici, poiché il loro contatto a seguito di fuoriuscite accidentali può innescare reazioni esplosive o con liberazione di gas tossici:

*  fusti, cisterne e serbatoi fissi devono essere dotati di bacino di contenimento (occorre verificare preventivamente la compatibilità tra la sostanza e il materiale del il bacino di contenimento stesso)

* gli agenti incompatibili devono essere stoccati a distanza, in modo da evitare il loro contatto in caso di fuoriuscite

*  le condizioni ambientali (temperatura, irraggiamento solare, ecc.) possono influire sulla reattività delle sostanze

*  eventuali sversamenti devono essere tamponati con materiali assorbenti specifici per la tipologia di prodotto chimico, da addetti formati e muniti di idonei DPI

Nelle tabelle allegate riportiamo alcune incompatibilità tra agenti chimici, in base alla sostanza (prima tabella) e alle caratteristiche di pericolo riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza (seconda tabella); i pericoli sono indicati con i pittogrammi conformi sia alla vecchia normativa sia al CLP.

Gli elenchi delle sostanze e delle incompatibilità sono del tutto esemplificativi e non esaustivi.

POSSIBILITA’ DI STOCCAGGIO NELLO STESSO AMBIENTE: