Manuale VV.F. “STOP”. L’intervento tecnico urgente in emergenza sismica.

È on line il Manuale STOP (Schede Tecniche di Opere Provvisionali), sull’attività del nucleo di coordinamento delle Opere Provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del terremoto dell’Abruzzo del 2009.
Il volume, nato dal duplice sforzo di seguire e coordinare la concreta realizzazione delle opere provvisionali e di progettare soluzioni tecniche standardizzate, si configura come una estesa operazione di ricerca applicata sul campo.
Nel documento sono presenti i seguenti capitoli:
  – Introduzione;
  – cap.1. I Vigili del Fuoco e l’emergenza sismica;
  – cap.2. La storia delle opere provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  – cap.3. La standardizzazione delle opere provvisionali;
  – cap.4. Ipotesi e criteri di calcolo;
  – cap.5. Gli aspetti operativi;
  – cap.6. Impiego sul campo delle schede STOP;
  – cap.7. Esempi di realizzazione;
  – Bibliografia e glossario

Il documento è pubblicato al seguente indirizzo:

http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=15915

Il documento può essere, in alcune parti, utile anche ai tanti privati che hanno purtroppo avuto danni alle abitazioni ed alle aziende e ora devono metterle in sicurezza, o verificare che gli interventi già fatti siano razionali ed efficaci.

Domanda di continuazione dell’esercizio per le emissioni in atmosfera

Ricordiamo che entro il 31 luglio 2012 le aziende dovranno presentare domanda di continuazione dell’esercizio per le seguenti attività con emissioni in atmosfera:

–         impianti termici civili oltre soglia (3 MW a gas metano, 1 MW a gasolio, ecc.)

–         stabilimenti con emissioni diffuse (frantumazione inerti e rifiuti, movimentazione e deposizione materiali vari di carattere polverulento, cave, ecc.);

–         trattamenti meccanici superficiali dei metalli con consumo di olio ³ 500 kg/anno

–         allevamenti con numero di capi oltre le soglie fissate

–         dispositivi mobili di competenza del Gestore dello stabilimento

–         linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque

Per gli stabilimenti ubicati nei Comuni colpiti dal sisma (in provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera) la scadenza per la presentazione della domanda è prorogata al 31 dicembre 2012.

La formazione specifica per i lavoratori … deve essere specifica.

Dal mese di Settembre 2012 Norsaq inizierà ad organizzare i corsi di formazione per i lavoratori neoassunti.

Ricordiamo che l’Accordo Stato / Regioni del Dicembre 2011 ha stabilito che il lavoratore deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione, sempre che la formazione non possa addirittura essere effettuata prima.

La formazione consiste in 4 ore, comune a tutte le tipologie di aziende, alle quali si aggiungono ulteriori 4 / 8 / 12 ore in base al settore di appartenenza.

Questa formazione specifica deve essere appunto … specifica.

Ciò è stato confermato anche da alcuni Enti di controllo in risposta alle giuste segnalazioni di corsi invece proposti per un pubblico di lavoratori assolutamente eterogenei (vedi allegato). Questi corsi abbiamo visto che sono stati organizzati sia da “prestigiose” società di consulenza e formazione, sia dalle società di formazione di alcune associazioni datoriali, tanto per dare l’esempio e fare capire che la formazione è purtroppo vista da molti solo come un ottimo business.

Certamente organizzare corsi di formazione specifici per singoli settori è complesso e si andrà certamente incontro ad una serie di casi in cui un numero troppo esiguo di lavoratori dello stesso comparto non consentirà di tenere il corso.

In questi casi la soluzione potrebbe essere quella di organizzare corsi aziendali. Siccome in tante aziende, e ce lo possiamo tranquillamente dire …, non è stata fatta in passato una adeguata attività di formazione, si può cogliere l’occasione della formazione dei neo-assunti per formare anche i lavoratori “storici” che non sono ancora stati formati.

Per quanto ci riguarda in settembre abbiamo organizzato due corsi specifici: uno per gli addetti del settore tessile/abbigliamento (Macrogruppo DB secondo Ateco 2002 o Settori C13 e C14 per Ateco 2007) e un altro per le aziende del settore metalmeccanico (Macrogruppo DJ e DK secondo Ateco 2002 o Settori C24 e C25 per Ateco 2007). E’ diventato complicato anche solo capire a quale settore si appartiene e un aiuto può essere dato dalla seguente tabella e partendo sempre dal Codice Ateco che troviamo sulla visura camerale della società.
http://www.norsaq.it/2012_n_02/Allegato_6_tabella_rischi.pdf

Entrambi i corsi saranno di 4 + 12 ore, rispettivamente di formazione generale e specifica.
I nostri corsi avranno la parte generale ovviamente in comune. Anche alcuni temi della parte specifica saranno trattati in comune, mentre le restanti 8 ore saranno distinte. Va detto che i temi sono gli stessi, ma verranno trattati con attenzione, esempi e documentazione differente.

Concludiamo questa breve presentazione dei corsi “neo-assunti” con la risposta data da un Dirigente di una ASL emiliana sul tema, ritenendo, nel modo in cui abbiamo progettato e terremo i corsi di essere aderenti allo spirito della legge ed alle indicazioni operative.

Vi invitiamo pertanto a verificare attentamente, quando scegliete un corso di formazione per i vostri lavoratori, almeno tre aspetti:
–         il corso è organizzato per un settore omogeneo?
–         i docenti hanno le caratteristiche previste dai Criteri definiti dalla Commissione Consultiva Permanente? (http://www.norsaq.it/2012_n_05/comunicazione_13_12_requisiti_dei_formatori.pdf)
–         gli attestati (fondamentali sia per l’azienda per dimostrare di aver formato i lavoratori ma anche per i lavoratori stessi in quanto costituscono per loro un “credito formativo”) contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere il corso seguito?

Ricordiamo infine che, prima del corso, serve richiedere la “collaborazione” degli Enti Bilaterali … così, tanto per non farci mancare un po’ di altre scartoffie …

Siamo a disposizione per informazioni.

Bruno Pullin

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Allegato: risposta dell’Ente ad una specifica richiesta di chiarimento

Al punto 4 dell’Accordo, nella parte dedicata alla formazione specifica, si chiarisce che la stessa deve essere tarata, in termini di contenuti e di durata (4-8-12 ore), “in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

La classificazione dei settori ATECO 2002-2007 in base alle macrocategorie di rischio (basso – medio – alto) è contenuta nell’Allegato II dell’Accordo: il settore di riferimento è individuato dalla lettera che compare nella colonna di destra della tabella (denominata ATECO 2007).

Nel medesimo punto dell’Accordo è contenuta inoltre la seguente raccomandazione: “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Non vi è pertanto dubbio sul fatto che corsi di formazione specifica, accorpati per classe di rischio e senza distinzione di settore di riferimento  e/o del profilo professionale del corsista non siano conformi ai contenuti dell’Accordo. Non verranno pertanto considerati validi i corsi effettuati secondo tale organizzazione di percorsi formativi in sede di controllo da parte dell’organo di vigilanza.

Obbligo per il lavoratore di tutela della propria salute e sicurezza

Il primo motivo per cui tutelare la propria sicurezza e proteggere la propria salute è ovviamente quello personale: chi si fa male o patisce una malattia professionale è in primo luogo soggetto del danno stesso. Nessuno ne trae vantaggio e tanto meno il lavoratore.

Se poi al danno patito segue anche il riconoscimento della responsabilità dell’evento …

Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura non solo dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi.

Lo segnaliamo in ogni occasione formativa che anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi imposti al lavoratore dalle disposizioni di legge sono, tra gli altri, come indicato all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008:
– genericamente di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
– utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

La violazione di questi obblighi comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia dal lavoratore, come in questo caso, che da terze persone.

Nel caso in esame la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi. La Corte ha inoltre confermato il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e stabilito la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell’apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con prognosi superiore ai quaranta giorni.

I giudici  hanno individuata la responsabilità del capo cantiere in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, richiamandolo al dovere di indossare la maschera antigas. Allo stesso modo avevano affermata la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, ossia del lavoratore infortunatosi, evidenziando la condotta indubbiamente “disavveduta e trascurata” tenuta dall’infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive.

BOZZA LINEE GUIDA PER INTERVENTI LOCALI E GLOBALI SU EDIFICI MONOPIANO NON PROGETTATI CON CRITERI ANTISISMICI

BOZZA LINEE GUIDA INT. LOCALI E GLOBALI SU ED. MONOPIANO NON PROG. CON CRITERI ANTISISMICI

Noi non siamo degli ingegneri strutturisti, ma in questo periodo abbiamo sentito tutti dire di tutto. E il contrario di tutto.
E’ quindi assai opportuno che inizino a essere messe a disposizione delle Linee Guida su come intervenire.

Alleghiamo la BOZZA LINEE GUIDA PER INTERVENTI LOCALI E GLOBALI SU EDIFICI MONOPIANO NON PROGETTATI CON CRITERI ANTISISMICI.

Pubblicato in forma di bozza, il documento non ha un carattere prescrittivo o cogente ma si limita a proporre alcune soluzioni tecniche. Inizialmente vengono descritti i danneggiamenti registrati negli edifici produttivi in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: perdita di appoggio e danni alle connessioni tra elementi strutturali, collasso di elementi di tamponatura, danni ai pilastri e alle scaffalature con conseguente perdita dei contenuti portati.

Quindi il documento si focalizza sulle tipologie strutturali di edifici prefabbricati progettati in assenza di criteri antisismici, e vengono illustrati i principi per la rapida messa in sicurezza e i principi generali per la messa in sicurezza degli edifici industriali monopiano. Sono descritti anche gli interventi su elementi strutturali verticali danneggiati o carenti e quelli sulle scaffalature.

Agibilità sismica provvisoria

DL 74_2012 per terremoto

Pubblichiamo in allegato il D. L. n. 74 del 6 giugno 2012.

<<Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo  il 20 e 29 maggio 2012.>>

E’ il “famoso” decreto della “Agibilità Sismica Provvisoria”.

Per quanto riguarda le aziende l’articolo di maggior interesse è il 3, ed in particolare i commi 7 e 8.

Effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico

I principali effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico sono i seguenti:

eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR chimico è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”; occorre inoltre fare l’aggiornamento anche in relazione agli scenari di esposizione allegati alle SDS.

aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione, “relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;

– classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;

aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.

Vi ricordiamo che Norsaq è in grado di aiutare le aziende nella valutazione del rischio chimico, sia nella fase di analisi documentale sia in quella di verifica mediante analisi ambientali e personali.

La valutazione del rischio chimico

 

Molto spesso nelle aziende non si utilizzano prodotti chimici tal quali, ossia come forniti dall’azienda produttrice, ma si effettuano diluizioni o miscele.

Premesso che queste attività (soprattutto le miscelazioni con altri prodotti) devono essere fatte in modo sicuro e con la conoscenza di quanto potrebbe avvenire dal punto di vista chimico, per la valutazione del rischio si ha a disposizione la Scheda Dati Sicurezza (SDS) del prodotto fornito, ma non ovviamente quella del prodotto diluito. Con il metodo Movarisch occorre quindi procedere prima alla definizione della pericolosità della miscela. Conferma di ciò ci è stata data anche da Prevenzio.net che ha risposto in merito come sotto riportato.

Ricordiamo con l’occasione che siamo in grado di effettuare le valutazioni del rischio chimico con algoritmi previsionali e di verificare a posteriori il risultato con mirati campionamenti ambientali e personali, effettuati da personale competente.

QUESITO

Abbiamo la necessità di valutare con il modello MoVaRisCh il rischio chimico per la salute per un prodotto chimico (detergente liquido) che viene utilizzato diluito in acqua.

Non avendo trovato indicazioni precise in merito, le alternative per noi ipotizzabili sono:
– considerare lo score associato al prodotto “puro” (non diluito), dal momento che in una prima fase di preparazione il prodotto, prima di essere miscelato all’acqua, non è diluito. Tale alternativa sembra però molto cautelativa
– utilizzare l’indice “inclusione in matrice”, dal momento che si tratta di una sospensione in matrice acquosa
– utilizzare una nuova classificazione del preparato in base al D. Lgs. 65/03
Quale di queste alternative può essere utilizzata o c’è una possibilità diversa?

RISPOSTA

Occorre innanzitutto valutare la pericolosità della miscela classificandola ai sensi del D.Lgs.65/03.