La verifica dell’apprendimento della formazione dei lavoratori.

Dopo che è stato approvato l’Accordo Stato / Regioni sulla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, sono stati organizzati una infinità di corsi.

Abbiamo già espresso in passato il nostro punto di vista sulla loro organizzazione che in numerosi casi, molto diversamente dalle indicazioni della norma, mette in aula lavoratori di provenienza molto eterogenea. Questo aspetto, insieme alla organizzazione degli orari spesso “a scalare”, necessariamente comporterà che molti addetti avranno ricevuto formazione su rischi che non sono di loro interesse (fin qui verrebbe da dire il danno è limitato) ma soprattutto non avranno ricevuto la benché minima formazione su rischi di loro stretta pertinenza (e qui invece il danno può essere rilevantissimo!).

Aggiungiamo che come avviene da sempre, ad ogni moda, si associano “professionisti” intercambiabili e, nel caso della formazione, potete facilmente verificare la presenza di “esperti della sicurezza” che magari fino al giorno prima facevano tutt’altro, o non facevano niente del tutto. Per questo aspetto occorre innanzitutto verificare accuratamente i curricola vitae dei docenti.

Detto questo, e non sono purtroppo novità, possiamo anche riscontrare che spesso gli stessi corsi non vengono organizzati con i criteri minimi previsti dall’Accordo. Si tratta di verificare accuratamente questi aspetti per non fare delle iniziative di formazione che verrebbero, inesorabilmente e giustamente, considerate non adeguate dagli enti di controllo o da enti giudicanti.

Va detto inoltre che l’Accordo a proposito di verifica dell’apprendimento della formazione non stabilisce che essa sia obbligatoria per i lavoratori (mentre è prevista per preposti e dirigenti) ma riteniamo da sempre che ci debba essere.

Il nostro punto di vista è stato recentemente avvalorato anche da due autorevoli commenti.

L’Avvocato Rolando Dubini su PuntoSicuro ha scritto che “quanto all’obbligo di registrazione della formazione, dovrà essere conservato, per ogni iniziativa formativa, un documento recante: data, elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti e, se è stata eseguita la verifica dell’apprendimento, dovrà essere conservato il testo, in caso di prova scritta, ovvero una breve descrizione della prova pratica eseguita, firmata dal docente e dal lavoratore” come previsto dalle Linee guida regionali per l’applicazione del D.Lgs. n. 626/94 che conservano intatto il loro valore sostanziale e probatorio anche dopo l’accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011.
Siamo perfettamente d’accordo.
Alla verifica di apprendimento noi peraltro associamo da sempre un questionario di gradimento del corso, che ci serve per scopi interni per identificare quali sono stati gli eventuali punti di debolezza dell’attività formativa.

Il secondo autorevole parere sulla necessità della verifica dell’apprendimento anche per i lavoratori, e non solo per dirigenti e preposti, risulta dalla sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063, citata sempre in un articolo dell’Avvocato Dubini che richiama un commento del Procuratore Raffaele Guariniello. “La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di Brescia per i reati di cui- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, e, testualmente, per aver violato l’obbligo di cui “all’articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento”.

Cos’altro dire? Prima della attivazione di percorsi di formazione, occorre verificare bene questi aspetti e stare estremamente attenti agli specchietti che ultimamente, in questo settore sono particolarmente luccicanti.

Proroga della possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi

Giriamo una interessante comunicazione ricevuta da Confartigianato / Studio Fonzar (che non sta “fermo” nemmeno a Natale!) che riguarda la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi. Prepareremo una comunicazione con le opportune spiegazioni dopo l’apertura dei nostri uffici.

<<In relazione all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, cfr. art. 29, comma 5, del d.lgs. 81/08, comunichiamo che, come richiesto dalla Confederazione, il Governo ha emanato un provvedimento di proroga.
Nel maxi emendamento alla cd. “Legge di Stabilità”, approvato con voto di fiducia ieri in Senato, è presente una norma d’estensione del periodo di vigenza della possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione del rischio fino al 30 giugno 2013.
Il passaggio in questione è così formulato (trattasi d’un articolo unico):
“220. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.”
La tabella 1, che elenca tutti i riferimenti legislativi interessati dalle proroghe, riporta al “(…) punto 9 – 31 dicembre 2012 – Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il provvedimento è quindi passato alla Camera dei deputati per la sua approvazione definitiva, prevista per oggi (21.12.2012).>>

Le prolunghe delle forche dei carrelli. Circolare Ministeriale

E’ un atteggiamento ritenuto “normale”. E’ stata comprata una macchina per una certa funzione e ti serve anche per un’altra. Vuoi che il genio italico si fermi di fronte a così poco? Assolutamente no!

Per quanto riguarda i carrelli elevatori si assiste all’uso comune di “prolunghe” per le forche per il sollevamento di materiali: sono usate per inserimento stampi in presse per plastica, per infilare o prelevare bobine, per appoggiare materiali a distanze inverosimili dai montanti, etc.

Quando si fa notare che ciò non può essere fatto senza prima un’attenta verifica sull’insieme “macchina originaria più attrezzatura applicata” i più rispondono che <se viene messa in vendita allora sarà “a norma” già così>. E invece no!

Con la Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 recante “Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette ‘bracci gru’” 20121224_Circolare 30 prolunga forche carrelli, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nella esecuzione dell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni, al fine di consentire una migliore tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell’uso sicuro delle specifiche attrezzature di lavoro, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Alleghiamo l’intero documento ma è bene notare subito quanto riportato nelle conclusioni.

I – Il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga adempiendo a tutti gli obblighi della Direttiva Macchine

II – Il fabbricante del carrello e della prolunga sono diversi, oppure anche il medesimo ma in questo secondo caso l’uso della prolunga non rientra nelle destinazioni d’uso del carrello: la prolunga è un’attrezzatura intercambiabile, quindi tra l’altro marcata CE, etc.

III – L’utilizzatore mette in servizio la prolunga quindi è lui stesso che diventa il soggetto che deve ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva Macchine.

 Ricordiamo con l’occasione che contrappesare i carrelli non è consentito, meno che mai facendo uso di persone.

Finanziamenti INAIL per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Superata brillantemente la fine del mondo, abbiamo appena letto sul settimanale di aggiornamento “Sistema 24 Ambiente e Sicurezza – Magazine” che l’Inail ha stanziato un contributo di 155 milioni come incentivo alle imprese medie, piccole e, anche, individuali per interventi di miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Tali risorse saranno erogate a fondo perduto. Andranno a coprire il 50% dell’investimento realizzato da ogni singola impresa (fino a un massimo di 100.000 euro; il minimo è di 5.000 euro). Il fondo di 155 milioni è costituito da alcuni milioni messi a disposizione dal ministero del Lavoro per progetti per l’adozione di modelli organizzativi di gestione della sicurezza, e da altri milioni messi a disposizione direttamente dall’Inail per

  • investimenti in strutture e macchinari
  • progetti di adozione di un sistema si responsabilità sociale certificato.

Per richiedere il contributo le imprese dovranno fare domanda on line all’Istituto dal 15 gennaio al 14 marzo 2013.

Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento del fondo.

Per accedere al fondo, le imprese dovranno raggiungere un punteggio minimo di 120, calcolato in base alla dimensione aziendale, alla rischiosità della sua attività, al numero dei destinatari, alla tipologia e alla finalità dell’intervento programmato.

Per la domanda suggeriamo alle imprese di rivolgersi a professionisti che si occupano di finanziamenti; noi siamo disponibili per offrire come sempre il necessario supporto tecnico (noi NON ci occupiamo di finanziamenti e di solito chi si occupa di finanziamenti NON è proprio espertissimo di sicurezza e macchine).

Otto regole vitali per i manutentori

L’opuscolo elaborato dal SUVA è preso dal sito di www.amblav.it

http://www.amblav.it/download/88813_I.pdf

1. Pianifichiamo con cura gli interventi di manutenzione

2. No alle improvvisazioni, neppure quando eliminiamo un guasto.

3. Prima di iniziare i lavori disinseriamo l’impianto e lo mettiamo in sicurezza.

4. Rendiamo innocue le energie residue negli impianti.

5. Ci proteggiamo dalle cadute dall’alto.

6. Lavoriamo sugli impianti elettrici solo con personale specializzato e autorizzato.

7. Allontaniamo le sostanze infiammabili o facciamo in modo che non possano accendersi.

8. Per evitare esplosioni e intossicazioni negli spazi ristretti utilizziamo un ventilatore di aspirazione.

INAIL, irregolare l’87% delle aziende ispezionate nei primi 10 mesi del 2012

87% !!!

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Gli ultimi dati relativi ai controlli effettuati dall’Inail confermano l’efficacia del sistema di business intelligence, che consente di concentrare le verifiche sulle imprese e sui settori produttivi più a rischio attraverso l’incrocio delle banche dati.

I controlli effettuati dall’Inail nei primi 10 mesi di quest’anno hanno accertato irregolarità nell’87,12% delle aziende ispezionate.

Sul totale di 17.929 imprese sottoposte a verifica da parte dei funzionari di vigilanza dell’Istituto tra gennaio e ottobre, infatti:
– in 15.620 sono stati individuati 40.707 lavoratori irregolari (il 66% uomini e il 33% donne)
– 6.402 dei quali totalmente in nero.

Per ogni azienda sottoposta ai controlli sono stati regolarizzati, in media, 2,27 lavoratori (di cui 0,36 in nero), con un picco di 6,20 nel settore del trasporto e magazzinaggio.

Sul fronte del recupero contributivo, sono stati inoltre accertati premi evasi per più di 48,5 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 42 milioni di euro provenienti dalle verifiche amministrative.

Tra gennaio e ottobre regolarizzati più di 40mila lavoratori e accertati premi evasi per quasi 50 milioni di euro.

La notizia completa sul sito dell’INAIL

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/INAIL/info1192475789.jsp

Documento di valutazione dei rischi vs. procedure standardizzate per aziende con meno di 10 lavoratori

Sono state approvate e saranno a breve pubblicate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Viene da dire “era ora!” dal momento che un foglio di carta intestata della Società con scritto che “il DDL ha effettuato la valutazione dei rischi” era proprio un insulto al buon senso ed all’impegno con il quale molte aziende, anche di piccolissime dimensioni, si sono dedicate al tema della sicurezza. 

Nasce la questione se il Documento di Valutazione dei Rischi possa essere predisposto nelle aziende con meno di 10 lavoratori, dopo che non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi, oppure se esse debbano necessariamente utilizzare la modalità delle procedure standardizzate. E nasce anche la questione relativa a chi, avendo capito già da tempo che la scorciatoia della autocertificazione era a valore aggiunto nullo rispetto agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha già predisposto il DVR vero e proprio (come noi abbiamo sempre consigliato di fare).

A queste domande ha risposto la Commissione per gli interpelli. Il documento è consultabile al seguente link.

procedure standardizzate vs. DVR per aziende con meno di 10 lavoratori

INAIL, infortuni 2011 in Emilia: – 6%, ma le M.P. + 11,4%

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Dall’ultimo rapporto regionale INAIL, presentato a Bologna nel corso di un convegno promosso dall’Istituto insieme alla Regione, emerge anche una diminuzione degli eventi mortali, che nel 64% dei casi sono avvenuti sulla strada, sia in occasione di lavoro che in itinere

Nel 2011 in Emilia Romagna:
– le denunce di infortuni sul lavoro sono diminuite del 6% rispetto al 2010
– mentre le malattie professionali hanno registrato un aumento pari all’11,4%.

In controtendenza rispetto allo scorso anno, ma in linea con il dato nazionale, nello stesso periodo sono diminuiti gli infortuni da circolazione stradale in occasione di lavoro (-9,3%).

Anche gli infortuni mortali sono in diminuzione: dai 91 casi del 2010, infatti, si è passati agli 84 del 2011.

Nel 64% dei casi le morti sono avvenute sulla strada, sia in occasione di lavoro sia in itinere.

In particolare gli incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro ma durante la circolazione stradale sono stati 17 (contro i 34 del 2010), mentre quelli in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa, sono stati 37, otto in più rispetto all’anno precedente.

Scaffalature metalliche: alcune indicazioni di base sulla sicurezza rispetto ai terremoti

Ci vengono rivolte spesso domande relative alla sicurezza della scaffalature industriali.

Non essendo noi specialisti (nemmeno!) di questo, abbiamo recentemente verificato i principali aspetti con un qualificato fornitore / installatore di scaffalature e vi giriamo le informazioni che abbiamo ricevuto. Ulteriori approfondimenti sono anche disponibili sul sito della Associazione ACAI CISI .

Per la messa in sicurezza delle scaffalature esistenti, a partire dalla portata nominale si procede ad una penalizzazione della portata del 40% (declassamento), in particolare per le spalle.

Si procede con controventature (diagonalizzazioni) sia verticali che orizzontali.

Si evita assolutamente di fissare le scaffalature ad elementi dell’edificio in modo che non vi sia un effetto reciproco di propagazione delle oscillazioni e deformazioni. In altri termini le scaffalature oltre ad essere, evidentemente autoportanti, sono autonome nella resistenza alle sollecitazioni dinamiche e sismiche in particolare.

Si aumentano i fissaggi a terra a mezzo di opportune tassellature.

Si aggiungono delle strutture sottopiano (es. cosiddette “barelle”) in grado di non fare cadere i bancali appoggiati sui due traversi e con funzione di rompitratta delle spalle nel senso della loro lunghezza.

Alla fine, per poter dire che la scaffalatura ha caratteristiche antisismiche (cfr. Decreto 74 divenuto Legge 122) è necessario che ci sia una relazione di calcolo di professionista (tipicamente un ingegnere strutturale) qualificato ed iscritto all’albo.

Ci è stato anche riferito che non esistono delle scaffalature antisismiche commerciali o di serie e che, utilizzando degli elementi commerciali, con il lay-out delle scaffalature e in un ben determinato contesto e localizzazione, si giunge ad avere la certificabilità sismica di QUELLA scaffalatura, e pertanto, se essa viene spostata o modificata NON è più automaticamente certificata.

Certificati per l’attività sportiva amatoriale e defibrillatori

Nell’ambito delle riforme del Sistema sanitario, segnaliamo una novità contenuta nel DL del 13 settembre che potrebbe interessare le società sportive.
Certificati per l’attività sportiva amatoriale e defibrillatori
A tutela della salute dei cittadini che svolgono un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Decreto dispone l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché la predisposizione di linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semi-automatici e di altri eventuali dispositivi salvavita.  

Per ora si tratta di un decreto legge che quindi deve essere convertito in legge.

E sempre per ora il principio è solo generico e verrà specificato meglio quali saranno gli eventuali obblighi nel solito decreto attuativo (che aspetteremo … come tanti altri decreti attuativi).

Intanto lo segnaliamo.
Di seguito il testo del Comma 11 dell’Art. 7.  


DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute. (12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012   Art. 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attivita’ sportiva non agonistica

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che  praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il  Ministro  della salute, con proprio decreto, adottato di  concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’  linee  guida  per l’effettuazione  di  controlli  sanitari  sui  praticanti  e  per  la dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.