Le prolunghe delle forche dei carrelli. Circolare Ministeriale

E’ un atteggiamento ritenuto “normale”. E’ stata comprata una macchina per una certa funzione e ti serve anche per un’altra. Vuoi che il genio italico si fermi di fronte a così poco? Assolutamente no!

Per quanto riguarda i carrelli elevatori si assiste all’uso comune di “prolunghe” per le forche per il sollevamento di materiali: sono usate per inserimento stampi in presse per plastica, per infilare o prelevare bobine, per appoggiare materiali a distanze inverosimili dai montanti, etc.

Quando si fa notare che ciò non può essere fatto senza prima un’attenta verifica sull’insieme “macchina originaria più attrezzatura applicata” i più rispondono che <se viene messa in vendita allora sarà “a norma” già così>. E invece no!

Con la Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 recante “Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette ‘bracci gru’” 20121224_Circolare 30 prolunga forche carrelli, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nella esecuzione dell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni, al fine di consentire una migliore tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell’uso sicuro delle specifiche attrezzature di lavoro, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Alleghiamo l’intero documento ma è bene notare subito quanto riportato nelle conclusioni.

I – Il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga adempiendo a tutti gli obblighi della Direttiva Macchine

II – Il fabbricante del carrello e della prolunga sono diversi, oppure anche il medesimo ma in questo secondo caso l’uso della prolunga non rientra nelle destinazioni d’uso del carrello: la prolunga è un’attrezzatura intercambiabile, quindi tra l’altro marcata CE, etc.

III – L’utilizzatore mette in servizio la prolunga quindi è lui stesso che diventa il soggetto che deve ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva Macchine.

 Ricordiamo con l’occasione che contrappesare i carrelli non è consentito, meno che mai facendo uso di persone.