Valutazione del rischio cancerogeno per attività in laboratori di analisi di prodotti

QUESITO

Il caso che si presenta spesso è quello dei laboratori di analisi (industrie alimentari, biomedicali, farmaceutiche, ad esempio) in cui si usano necessariamente (essendo talvolta previsti da specifiche ed obbligatorie metodiche di analisi) piccole quantità di sostanze cancerogene, per lo più reagenti.

L’uso di questi prodotti è ovviamente effettuato da personale altamente qualificato, sotto cappa e con adeguati DPI, nonché in quantità estremamente limitata e non quotidianamente.

Di norma non sono presenti campionamenti ambientali né personali, che peraltro potrebbero verosimilmente portare ad un esito di “non rilevabilità”.

Abbiamo visto la vs. risposta del Maggio 2012 al tema “Agenti cancerogeni e tenuta del registro degli esposti”.

Chiediamo se alla luce delle modalità sopra operative indicate sia necessario:

– effettuare dei campionamenti

– attivare il registro degli esposti

oppure

– valutare il rischio come presente ma non significativo e quindi non attivare il registro, pur con la predisposizione di procedure operative sia per la condizione ordinaria (uso) sia per eventuali operazioni non ordinarie (es. rottura dei contenitori o spandimento e successiva bonifica).

 RISPOSTA AUSL

1) Fra le proprietà tossicologiche per cui si valuta il rischio da agenti chimici pericolosi per la salute di cui al Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/08 non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene di categoria 1 e 2 (o 1A o 1B secondo i criteri del Regolamento (CE) N.1272/2008 o CLP), le quali vengono considerate esclusivamente nell’ambito Titolo IX Capo II D. Lgs. 81/08.

2) Per l’esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni non è giuridicamente possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulti irrilevante per la salute.

3) Per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell’esposizione e pertanto è indispensabile eseguire una misurazione dell’esposizione personale (inalatoria e/o cutanea) e/o un misurazione biologica (monitoraggio biologico in presenza di metaboliti o indicatori di effetto o agenti chimici misurabili in appropriato mezzo biologico).

Gestione delle linee vita e dei sistemi di ancoraggio in copertura

Si stanno iniziando a diffondere sulle coperture delle aziende le linee vita ed i dispositivi di ancoraggio. Come tutti i dispositivi di sicurezza, oltre a dover essere realizzati in modo conforme, serve che essi siano sottoposti a periodiche verifiche di efficienza.

Indichiamo di seguito i principali punti per una loro gestione in sicurezza nel tempo.

1) il lavoratore che utilizza i dispositivi deve sempre fare una sorveglianza visiva e segnalare le anomalie al Datore di Lavoro che contatterà la ditta installatrice per le operazioni di ripristino e manutenzione

2) i controlli sono indicati nel libretto di uso e sono per lo più visivi (alcune norme UNI dicono ogni 6 mesi per certi tipi di ancoraggi)

3) i controlli vanno eseguiti da personale qualificato (come nel caso degli estintori la norma non prevede l’obbligo di frequenza di corsi specifici). Le modalità di verifica devono essere attentamente rispettate in quanto un controllo effettuato con troppo carico può danneggiare il sistema di ancoraggio, mentre uno con poco carico non ha nessun significato

4) chi esegue i controlli deve rilasciare adeguata evidenza dell’esito positivo della verifica, specificando quali controlli sono stati eseguiti e quali eventuali interventi di manutenzione e ripristino sono stati fatti

Seminario INAIL “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”

Segnaliamo che INAIL Modena ha organizzato per il giorno 19 Febbraio 2013 dalle ore 9,00, presso la Camera di Commercio di Modena in Via Ganaceto 134 – Modena il Seminario:

Studio, ricerca, sperimentazione, a sostegno delle aziende nell’applicazione della normativa di sicurezza

L’iscrizione si effettua on line all’indirizzo: www.modenasicurezza.cris.unimore.it
La partecipazione al seminario è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP in base al T.U. 81/2008

Il Seminario sintetizzerà il lavoro di studio, ricerca e sperimentazione svolto nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”, con particolare riferimento a:

  • procedure standardizzate
  • attività svolta dal laboratorio per l’edilizia 
  • spazi confinati
  • i nuovi finanziamenti ISI 2013
  • l’Accordo Stato Regioni sulla formazione

Invito Seminario 19 febbraio

La verifica dell’apprendimento della formazione dei lavoratori.

Dopo che è stato approvato l’Accordo Stato / Regioni sulla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, sono stati organizzati una infinità di corsi.

Abbiamo già espresso in passato il nostro punto di vista sulla loro organizzazione che in numerosi casi, molto diversamente dalle indicazioni della norma, mette in aula lavoratori di provenienza molto eterogenea. Questo aspetto, insieme alla organizzazione degli orari spesso “a scalare”, necessariamente comporterà che molti addetti avranno ricevuto formazione su rischi che non sono di loro interesse (fin qui verrebbe da dire il danno è limitato) ma soprattutto non avranno ricevuto la benché minima formazione su rischi di loro stretta pertinenza (e qui invece il danno può essere rilevantissimo!).

Aggiungiamo che come avviene da sempre, ad ogni moda, si associano “professionisti” intercambiabili e, nel caso della formazione, potete facilmente verificare la presenza di “esperti della sicurezza” che magari fino al giorno prima facevano tutt’altro, o non facevano niente del tutto. Per questo aspetto occorre innanzitutto verificare accuratamente i curricola vitae dei docenti.

Detto questo, e non sono purtroppo novità, possiamo anche riscontrare che spesso gli stessi corsi non vengono organizzati con i criteri minimi previsti dall’Accordo. Si tratta di verificare accuratamente questi aspetti per non fare delle iniziative di formazione che verrebbero, inesorabilmente e giustamente, considerate non adeguate dagli enti di controllo o da enti giudicanti.

Va detto inoltre che l’Accordo a proposito di verifica dell’apprendimento della formazione non stabilisce che essa sia obbligatoria per i lavoratori (mentre è prevista per preposti e dirigenti) ma riteniamo da sempre che ci debba essere.

Il nostro punto di vista è stato recentemente avvalorato anche da due autorevoli commenti.

L’Avvocato Rolando Dubini su PuntoSicuro ha scritto che “quanto all’obbligo di registrazione della formazione, dovrà essere conservato, per ogni iniziativa formativa, un documento recante: data, elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti e, se è stata eseguita la verifica dell’apprendimento, dovrà essere conservato il testo, in caso di prova scritta, ovvero una breve descrizione della prova pratica eseguita, firmata dal docente e dal lavoratore” come previsto dalle Linee guida regionali per l’applicazione del D.Lgs. n. 626/94 che conservano intatto il loro valore sostanziale e probatorio anche dopo l’accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011.
Siamo perfettamente d’accordo.
Alla verifica di apprendimento noi peraltro associamo da sempre un questionario di gradimento del corso, che ci serve per scopi interni per identificare quali sono stati gli eventuali punti di debolezza dell’attività formativa.

Il secondo autorevole parere sulla necessità della verifica dell’apprendimento anche per i lavoratori, e non solo per dirigenti e preposti, risulta dalla sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063, citata sempre in un articolo dell’Avvocato Dubini che richiama un commento del Procuratore Raffaele Guariniello. “La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di Brescia per i reati di cui- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, e, testualmente, per aver violato l’obbligo di cui “all’articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento”.

Cos’altro dire? Prima della attivazione di percorsi di formazione, occorre verificare bene questi aspetti e stare estremamente attenti agli specchietti che ultimamente, in questo settore sono particolarmente luccicanti.

Proroga della possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi

Giriamo una interessante comunicazione ricevuta da Confartigianato / Studio Fonzar (che non sta “fermo” nemmeno a Natale!) che riguarda la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi. Prepareremo una comunicazione con le opportune spiegazioni dopo l’apertura dei nostri uffici.

<<In relazione all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, cfr. art. 29, comma 5, del d.lgs. 81/08, comunichiamo che, come richiesto dalla Confederazione, il Governo ha emanato un provvedimento di proroga.
Nel maxi emendamento alla cd. “Legge di Stabilità”, approvato con voto di fiducia ieri in Senato, è presente una norma d’estensione del periodo di vigenza della possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione del rischio fino al 30 giugno 2013.
Il passaggio in questione è così formulato (trattasi d’un articolo unico):
“220. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.”
La tabella 1, che elenca tutti i riferimenti legislativi interessati dalle proroghe, riporta al “(…) punto 9 – 31 dicembre 2012 – Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il provvedimento è quindi passato alla Camera dei deputati per la sua approvazione definitiva, prevista per oggi (21.12.2012).>>

Le prolunghe delle forche dei carrelli. Circolare Ministeriale

E’ un atteggiamento ritenuto “normale”. E’ stata comprata una macchina per una certa funzione e ti serve anche per un’altra. Vuoi che il genio italico si fermi di fronte a così poco? Assolutamente no!

Per quanto riguarda i carrelli elevatori si assiste all’uso comune di “prolunghe” per le forche per il sollevamento di materiali: sono usate per inserimento stampi in presse per plastica, per infilare o prelevare bobine, per appoggiare materiali a distanze inverosimili dai montanti, etc.

Quando si fa notare che ciò non può essere fatto senza prima un’attenta verifica sull’insieme “macchina originaria più attrezzatura applicata” i più rispondono che <se viene messa in vendita allora sarà “a norma” già così>. E invece no!

Con la Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 recante “Problematiche di sicurezza delle macchine – Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette ‘bracci gru’” 20121224_Circolare 30 prolunga forche carrelli, il Ministero del Lavoro fornisce precisazioni sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate nella esecuzione dell’attività vivaistica e più in generale nei capannoni, al fine di consentire una migliore tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell’uso sicuro delle specifiche attrezzature di lavoro, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Alleghiamo l’intero documento ma è bene notare subito quanto riportato nelle conclusioni.

I – Il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga adempiendo a tutti gli obblighi della Direttiva Macchine

II – Il fabbricante del carrello e della prolunga sono diversi, oppure anche il medesimo ma in questo secondo caso l’uso della prolunga non rientra nelle destinazioni d’uso del carrello: la prolunga è un’attrezzatura intercambiabile, quindi tra l’altro marcata CE, etc.

III – L’utilizzatore mette in servizio la prolunga quindi è lui stesso che diventa il soggetto che deve ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva Macchine.

 Ricordiamo con l’occasione che contrappesare i carrelli non è consentito, meno che mai facendo uso di persone.

Finanziamenti INAIL per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Superata brillantemente la fine del mondo, abbiamo appena letto sul settimanale di aggiornamento “Sistema 24 Ambiente e Sicurezza – Magazine” che l’Inail ha stanziato un contributo di 155 milioni come incentivo alle imprese medie, piccole e, anche, individuali per interventi di miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Tali risorse saranno erogate a fondo perduto. Andranno a coprire il 50% dell’investimento realizzato da ogni singola impresa (fino a un massimo di 100.000 euro; il minimo è di 5.000 euro). Il fondo di 155 milioni è costituito da alcuni milioni messi a disposizione dal ministero del Lavoro per progetti per l’adozione di modelli organizzativi di gestione della sicurezza, e da altri milioni messi a disposizione direttamente dall’Inail per

  • investimenti in strutture e macchinari
  • progetti di adozione di un sistema si responsabilità sociale certificato.

Per richiedere il contributo le imprese dovranno fare domanda on line all’Istituto dal 15 gennaio al 14 marzo 2013.

Le domande verranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento del fondo.

Per accedere al fondo, le imprese dovranno raggiungere un punteggio minimo di 120, calcolato in base alla dimensione aziendale, alla rischiosità della sua attività, al numero dei destinatari, alla tipologia e alla finalità dell’intervento programmato.

Per la domanda suggeriamo alle imprese di rivolgersi a professionisti che si occupano di finanziamenti; noi siamo disponibili per offrire come sempre il necessario supporto tecnico (noi NON ci occupiamo di finanziamenti e di solito chi si occupa di finanziamenti NON è proprio espertissimo di sicurezza e macchine).

La formazione … per modo di dire

diGiamolo! diGiamolo! è uno scandalo!!! (feat. La Russa)

I corsi per la formazione dei lavoratori volevi che non diventassero (solo) una occasione di business???
Volevi che nelle intenzioni degli ideatori del meccanismo servissero per la formazione SPECIFICA degli addetti di un certo settore???

Ma seeeeeeee ……

Non ho ancora visto un ente che fa i corsi senza ammucchiare insieme tutti i settori.
Fai un giro e guarda cose vedi in rete

Mitici ad esempio questi:
Formazione di base per tutti (OK!!!)  lunedì dalle 9 alle 13
Prime 4 ore per formazione specifica per: addetti rischio basso E IMPIEGATI / addetti rischio medio / addetti rischio elevato: martedì dalle 9 alle 13
Seconde 4 ore per formazione specifica per: addetti rischio medio / addetti rischio elevato: mercoledì dalle 9 alle 13
Terze 4 ore per formazione specifica per: addetti rischio elevato: giovedì dalle 9 alle 13

Come faranno quelli che partecipano al rischio basso a sentire quali sono i rischi di interesse (magari vengono trattati il 2° o 3° giorno)
Oppure saranno quelli del rischio elevato a sentire 2 – 3 volte la stessa cosa???
E comunque tutti i lavoratori di produzione si sentiranno dire questo e quest’altro sui VDT senza che gliene possa fregare di meno … visto che fanno le prime 4 ore con gli impiegati (o sono gli impiegati ai quali non si parla dei VDT ma di rischi presenti in produzione?)

Il tutto ovviamente viene fatto tenendo conto dei rischi individuati nel DVR ,,,,

AHAHAHAHAHAHAHAHAH

NON LI POSSIAMO NEMMENO CHIAMARE CIOCCOLATAI PERCHE’ DI CIOCCOLATAI SERI NE HO INCONTRATI MOLTI!!!
E FANNO LA CIOCCOLATA BUONA.
MA ANCHE QUELLI MENO SERI SONO 100 VOLTE MEGLIO DI QUESTI CIARLATANI!!!

Formazione del tutto inutile, del tutto inefficace, tempo e risorse buttate.

W la sicurezza! Avanti così che andiamo bene!!!

Otto regole vitali per i manutentori

L’opuscolo elaborato dal SUVA è preso dal sito di www.amblav.it

http://www.amblav.it/download/88813_I.pdf

1. Pianifichiamo con cura gli interventi di manutenzione

2. No alle improvvisazioni, neppure quando eliminiamo un guasto.

3. Prima di iniziare i lavori disinseriamo l’impianto e lo mettiamo in sicurezza.

4. Rendiamo innocue le energie residue negli impianti.

5. Ci proteggiamo dalle cadute dall’alto.

6. Lavoriamo sugli impianti elettrici solo con personale specializzato e autorizzato.

7. Allontaniamo le sostanze infiammabili o facciamo in modo che non possano accendersi.

8. Per evitare esplosioni e intossicazioni negli spazi ristretti utilizziamo un ventilatore di aspirazione.

INAIL, irregolare l’87% delle aziende ispezionate nei primi 10 mesi del 2012

87% !!!

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Gli ultimi dati relativi ai controlli effettuati dall’Inail confermano l’efficacia del sistema di business intelligence, che consente di concentrare le verifiche sulle imprese e sui settori produttivi più a rischio attraverso l’incrocio delle banche dati.

I controlli effettuati dall’Inail nei primi 10 mesi di quest’anno hanno accertato irregolarità nell’87,12% delle aziende ispezionate.

Sul totale di 17.929 imprese sottoposte a verifica da parte dei funzionari di vigilanza dell’Istituto tra gennaio e ottobre, infatti:
– in 15.620 sono stati individuati 40.707 lavoratori irregolari (il 66% uomini e il 33% donne)
– 6.402 dei quali totalmente in nero.

Per ogni azienda sottoposta ai controlli sono stati regolarizzati, in media, 2,27 lavoratori (di cui 0,36 in nero), con un picco di 6,20 nel settore del trasporto e magazzinaggio.

Sul fronte del recupero contributivo, sono stati inoltre accertati premi evasi per più di 48,5 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 42 milioni di euro provenienti dalle verifiche amministrative.

Tra gennaio e ottobre regolarizzati più di 40mila lavoratori e accertati premi evasi per quasi 50 milioni di euro.

La notizia completa sul sito dell’INAIL

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2012/INAIL/info1192475789.jsp