Documento di valutazione dei rischi vs. procedure standardizzate per aziende con meno di 10 lavoratori

Sono state approvate e saranno a breve pubblicate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Viene da dire “era ora!” dal momento che un foglio di carta intestata della Società con scritto che “il DDL ha effettuato la valutazione dei rischi” era proprio un insulto al buon senso ed all’impegno con il quale molte aziende, anche di piccolissime dimensioni, si sono dedicate al tema della sicurezza. 

Nasce la questione se il Documento di Valutazione dei Rischi possa essere predisposto nelle aziende con meno di 10 lavoratori, dopo che non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi, oppure se esse debbano necessariamente utilizzare la modalità delle procedure standardizzate. E nasce anche la questione relativa a chi, avendo capito già da tempo che la scorciatoia della autocertificazione era a valore aggiunto nullo rispetto agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ha già predisposto il DVR vero e proprio (come noi abbiamo sempre consigliato di fare).

A queste domande ha risposto la Commissione per gli interpelli. Il documento è consultabile al seguente link.

procedure standardizzate vs. DVR per aziende con meno di 10 lavoratori

La formazione di personale volontario della CRI (ed altre Associazioni) come addetti al primo soccorso

Le persone che fanno parte di un’Associazione che presta soccorso (esempio CRI, Croce Blu, AVAP,  Misericordia, Pubblica Assistenza, etc.) possono svolgere la funzione di addetti alla gestione delle emergenze senza ulteriore formazione?

A questa domanda ha risposto recentemente il Ministero del Lavoro a seguito di un interpello:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro chiarisce che i Volontari del Soccorso di Croce Rossa o altro Ente legato al 118 che ricoprano incarico di addetto al primo soccorso aziendale possono evitare la formazione ed i relativi aggiornamenti previsti dal D.M. 388/2003 qualora la loro formazione specifica ricalchi tempi e contenuti della formazione del D.M. 388/2003.
Altrimenti dovranno effettuare un’integrazione.

Ma a livello locale abbiamo sentito ben altre ragioni come si può leggere su www.prevenzio.net (ossia CCIAA / ASUL Modena):

http://www.prevenzio.net/esperti/index.asp?id=706

Gli esperti rispondono

Igiene e Sicurezza del Lavoro

Formazione per addetto al Primo Soccorso

Domanda

UN OPERATORE VOLONTARIO DI PRIMO SOCCORSO CON CERTIFICAZIONI BLS, BLS-D, PTC (PREHOSPITAL TRAUMA CARE) RILASCIATI DAL 118 O DALLA CROCE ROSSA ITALIANA O DALL´IRC (INTERNATIONAL RESUSCITATION COUNCIL) PUÒ ESSERE ADIBITO A RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO PRESSO L´AZIENDA IN CUI PRESTA IL PROPRIO LAVORO SENZA ULTERIORE FORMAZIONE, VISTI I TITOLI OTTENUTI E L´ATTIVITÀ SVOLTA SETTIMANALMENTE A BORDO DELLE AMBULANZE IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PROVINCIALE 118 ?

Risposta

Pur costituendo una buona base di partenza relativamente alla formazione per addetto al Primo Soccorso come previsto degli artt. 12 e 15 del D. Lgs 626/94 e dal D.M. 388/03 (soprattutto riguardo al modulo A) l´esperienza formativa già acquisita non può costituire elemento di esonero dalla formazione specifica prevista da tale normativa.
Riteniamo che possa essere esentato dalla frequenza dei corsi previsti dal D.M. 388/03 solo il personale medico e infermieristico, se operante all´interno di strutture sanitarie e se formalmente designato in qualità di addetti al primo soccorso (in base all´art. 15 del D. Lgs 626/94), in quanto la loro preparazione professionale può essere considerata sufficiente anche a tale scopo.

(Dicembre 2007)

Per fortuna che almeno un medico operante in una struttura sanitaria lo possiamo considerare già formato per un primo soccorso aziendale …

INAIL, infortuni 2011 in Emilia: – 6%, ma le M.P. + 11,4%

Questa notizia è stata tratta da: http://www.amblav.it/

Dall’ultimo rapporto regionale INAIL, presentato a Bologna nel corso di un convegno promosso dall’Istituto insieme alla Regione, emerge anche una diminuzione degli eventi mortali, che nel 64% dei casi sono avvenuti sulla strada, sia in occasione di lavoro che in itinere

Nel 2011 in Emilia Romagna:
– le denunce di infortuni sul lavoro sono diminuite del 6% rispetto al 2010
– mentre le malattie professionali hanno registrato un aumento pari all’11,4%.

In controtendenza rispetto allo scorso anno, ma in linea con il dato nazionale, nello stesso periodo sono diminuiti gli infortuni da circolazione stradale in occasione di lavoro (-9,3%).

Anche gli infortuni mortali sono in diminuzione: dai 91 casi del 2010, infatti, si è passati agli 84 del 2011.

Nel 64% dei casi le morti sono avvenute sulla strada, sia in occasione di lavoro sia in itinere.

In particolare gli incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro ma durante la circolazione stradale sono stati 17 (contro i 34 del 2010), mentre quelli in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro-casa, sono stati 37, otto in più rispetto all’anno precedente.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla formazione per gli addetti al primo soccorso in modalità e-learning

A noi sembrerebbe abbastanza ovvio che, per un corso di primo soccorso che prevede espressamente una parte pratica con esercitazione, la formazione non possa avvenire tutta in modalità e-learning. Ma sappiamo che anche per il corso antincendio vengono organizzati dei corsi dove si spengono in aula dei fuochi fatti con poco più di fornelli da campeggio, quindi bene ha fatto il Ministero a dire come la pensa sul tema.

Vi invitiamo, come sempre, quando richiedete un’offerta per un corso di formazione di chiedere anche curriculm del docente (personale medico, etc.) e modalità di effettuazione (prova pratica, etc.).

Di seguito la domanda e la relativa risposta.

Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning (quindi a distanza)?

R: Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.
Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., anche noto come Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che la disciplina relativa ai “requisiti del personale addetto e la sua formazione” sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:
2. La formazione dei lavoratori designati e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
4. Per le aziende o unità’ produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 4, che fa parte del presente decreto.”

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Scaffalature metalliche: alcune indicazioni di base sulla sicurezza rispetto ai terremoti

Ci vengono rivolte spesso domande relative alla sicurezza della scaffalature industriali.

Non essendo noi specialisti (nemmeno!) di questo, abbiamo recentemente verificato i principali aspetti con un qualificato fornitore / installatore di scaffalature e vi giriamo le informazioni che abbiamo ricevuto. Ulteriori approfondimenti sono anche disponibili sul sito della Associazione ACAI CISI .

Per la messa in sicurezza delle scaffalature esistenti, a partire dalla portata nominale si procede ad una penalizzazione della portata del 40% (declassamento), in particolare per le spalle.

Si procede con controventature (diagonalizzazioni) sia verticali che orizzontali.

Si evita assolutamente di fissare le scaffalature ad elementi dell’edificio in modo che non vi sia un effetto reciproco di propagazione delle oscillazioni e deformazioni. In altri termini le scaffalature oltre ad essere, evidentemente autoportanti, sono autonome nella resistenza alle sollecitazioni dinamiche e sismiche in particolare.

Si aumentano i fissaggi a terra a mezzo di opportune tassellature.

Si aggiungono delle strutture sottopiano (es. cosiddette “barelle”) in grado di non fare cadere i bancali appoggiati sui due traversi e con funzione di rompitratta delle spalle nel senso della loro lunghezza.

Alla fine, per poter dire che la scaffalatura ha caratteristiche antisismiche (cfr. Decreto 74 divenuto Legge 122) è necessario che ci sia una relazione di calcolo di professionista (tipicamente un ingegnere strutturale) qualificato ed iscritto all’albo.

Ci è stato anche riferito che non esistono delle scaffalature antisismiche commerciali o di serie e che, utilizzando degli elementi commerciali, con il lay-out delle scaffalature e in un ben determinato contesto e localizzazione, si giunge ad avere la certificabilità sismica di QUELLA scaffalatura, e pertanto, se essa viene spostata o modificata NON è più automaticamente certificata.

Certificati per l’attività sportiva amatoriale e defibrillatori

Nell’ambito delle riforme del Sistema sanitario, segnaliamo una novità contenuta nel DL del 13 settembre che potrebbe interessare le società sportive.
Certificati per l’attività sportiva amatoriale e defibrillatori
A tutela della salute dei cittadini che svolgono un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Decreto dispone l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché la predisposizione di linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semi-automatici e di altri eventuali dispositivi salvavita.  

Per ora si tratta di un decreto legge che quindi deve essere convertito in legge.

E sempre per ora il principio è solo generico e verrà specificato meglio quali saranno gli eventuali obblighi nel solito decreto attuativo (che aspetteremo … come tanti altri decreti attuativi).

Intanto lo segnaliamo.
Di seguito il testo del Comma 11 dell’Art. 7.  


DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute. (12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012   Art. 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attivita’ sportiva non agonistica

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che  praticano un’attivita’ sportiva non agonistica o amatoriale il  Ministro  della salute, con proprio decreto, adottato di  concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonche’  linee  guida  per l’effettuazione  di  controlli  sanitari  sui  praticanti  e  per  la dotazione e l’impiego, da parte di societa’ sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Manuale VV.F. “STOP”. L’intervento tecnico urgente in emergenza sismica.

È on line il Manuale STOP (Schede Tecniche di Opere Provvisionali), sull’attività del nucleo di coordinamento delle Opere Provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del terremoto dell’Abruzzo del 2009.
Il volume, nato dal duplice sforzo di seguire e coordinare la concreta realizzazione delle opere provvisionali e di progettare soluzioni tecniche standardizzate, si configura come una estesa operazione di ricerca applicata sul campo.
Nel documento sono presenti i seguenti capitoli:
  – Introduzione;
  – cap.1. I Vigili del Fuoco e l’emergenza sismica;
  – cap.2. La storia delle opere provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  – cap.3. La standardizzazione delle opere provvisionali;
  – cap.4. Ipotesi e criteri di calcolo;
  – cap.5. Gli aspetti operativi;
  – cap.6. Impiego sul campo delle schede STOP;
  – cap.7. Esempi di realizzazione;
  – Bibliografia e glossario

Il documento è pubblicato al seguente indirizzo:

http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=15915

Il documento può essere, in alcune parti, utile anche ai tanti privati che hanno purtroppo avuto danni alle abitazioni ed alle aziende e ora devono metterle in sicurezza, o verificare che gli interventi già fatti siano razionali ed efficaci.

Corsi di formazione per lavoratori in base a Accordo Stato Regioni 21 dic. 2011

Norsaq organizza a Carpi, nei mesi di settembre ed ottobre, i seguenti CORSI DI FORMAZIONE IN BASE ALL’ACCORDO STATO / REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011:

–    FORMAZIONE GENERALE DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 4 H: AZIENDE A RISCHIO BASSO CON CODICE ATECO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI, IMMOBILIARI, ASSICURAZIONI, STUDI DI PROFESSIONISTI, ECC…. E IMPIEGATI DELLE AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE TESSILE – CODICE ATECO DB

–    FORMAZIONE SPECIFICA DI 12 H AZIENDE A RISCHIO ALTO – RISCHI SPECIFICI DEL SETTORE METALMECCANICO – CODICE ATECO DJ DK DL DM

Domanda di continuazione dell’esercizio per le emissioni in atmosfera

Ricordiamo che entro il 31 luglio 2012 le aziende dovranno presentare domanda di continuazione dell’esercizio per le seguenti attività con emissioni in atmosfera:

–         impianti termici civili oltre soglia (3 MW a gas metano, 1 MW a gasolio, ecc.)

–         stabilimenti con emissioni diffuse (frantumazione inerti e rifiuti, movimentazione e deposizione materiali vari di carattere polverulento, cave, ecc.);

–         trattamenti meccanici superficiali dei metalli con consumo di olio ³ 500 kg/anno

–         allevamenti con numero di capi oltre le soglie fissate

–         dispositivi mobili di competenza del Gestore dello stabilimento

–         linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque

Per gli stabilimenti ubicati nei Comuni colpiti dal sisma (in provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera) la scadenza per la presentazione della domanda è prorogata al 31 dicembre 2012.

La formazione specifica per i lavoratori … deve essere specifica.

Dal mese di Settembre 2012 Norsaq inizierà ad organizzare i corsi di formazione per i lavoratori neoassunti.

Ricordiamo che l’Accordo Stato / Regioni del Dicembre 2011 ha stabilito che il lavoratore deve essere formato entro 60 giorni dall’assunzione, sempre che la formazione non possa addirittura essere effettuata prima.

La formazione consiste in 4 ore, comune a tutte le tipologie di aziende, alle quali si aggiungono ulteriori 4 / 8 / 12 ore in base al settore di appartenenza.

Questa formazione specifica deve essere appunto … specifica.

Ciò è stato confermato anche da alcuni Enti di controllo in risposta alle giuste segnalazioni di corsi invece proposti per un pubblico di lavoratori assolutamente eterogenei (vedi allegato). Questi corsi abbiamo visto che sono stati organizzati sia da “prestigiose” società di consulenza e formazione, sia dalle società di formazione di alcune associazioni datoriali, tanto per dare l’esempio e fare capire che la formazione è purtroppo vista da molti solo come un ottimo business.

Certamente organizzare corsi di formazione specifici per singoli settori è complesso e si andrà certamente incontro ad una serie di casi in cui un numero troppo esiguo di lavoratori dello stesso comparto non consentirà di tenere il corso.

In questi casi la soluzione potrebbe essere quella di organizzare corsi aziendali. Siccome in tante aziende, e ce lo possiamo tranquillamente dire …, non è stata fatta in passato una adeguata attività di formazione, si può cogliere l’occasione della formazione dei neo-assunti per formare anche i lavoratori “storici” che non sono ancora stati formati.

Per quanto ci riguarda in settembre abbiamo organizzato due corsi specifici: uno per gli addetti del settore tessile/abbigliamento (Macrogruppo DB secondo Ateco 2002 o Settori C13 e C14 per Ateco 2007) e un altro per le aziende del settore metalmeccanico (Macrogruppo DJ e DK secondo Ateco 2002 o Settori C24 e C25 per Ateco 2007). E’ diventato complicato anche solo capire a quale settore si appartiene e un aiuto può essere dato dalla seguente tabella e partendo sempre dal Codice Ateco che troviamo sulla visura camerale della società.
http://www.norsaq.it/2012_n_02/Allegato_6_tabella_rischi.pdf

Entrambi i corsi saranno di 4 + 12 ore, rispettivamente di formazione generale e specifica.
I nostri corsi avranno la parte generale ovviamente in comune. Anche alcuni temi della parte specifica saranno trattati in comune, mentre le restanti 8 ore saranno distinte. Va detto che i temi sono gli stessi, ma verranno trattati con attenzione, esempi e documentazione differente.

Concludiamo questa breve presentazione dei corsi “neo-assunti” con la risposta data da un Dirigente di una ASL emiliana sul tema, ritenendo, nel modo in cui abbiamo progettato e terremo i corsi di essere aderenti allo spirito della legge ed alle indicazioni operative.

Vi invitiamo pertanto a verificare attentamente, quando scegliete un corso di formazione per i vostri lavoratori, almeno tre aspetti:
–         il corso è organizzato per un settore omogeneo?
–         i docenti hanno le caratteristiche previste dai Criteri definiti dalla Commissione Consultiva Permanente? (http://www.norsaq.it/2012_n_05/comunicazione_13_12_requisiti_dei_formatori.pdf)
–         gli attestati (fondamentali sia per l’azienda per dimostrare di aver formato i lavoratori ma anche per i lavoratori stessi in quanto costituscono per loro un “credito formativo”) contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere il corso seguito?

Ricordiamo infine che, prima del corso, serve richiedere la “collaborazione” degli Enti Bilaterali … così, tanto per non farci mancare un po’ di altre scartoffie …

Siamo a disposizione per informazioni.

Bruno Pullin

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Allegato: risposta dell’Ente ad una specifica richiesta di chiarimento

Al punto 4 dell’Accordo, nella parte dedicata alla formazione specifica, si chiarisce che la stessa deve essere tarata, in termini di contenuti e di durata (4-8-12 ore), “in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

La classificazione dei settori ATECO 2002-2007 in base alle macrocategorie di rischio (basso – medio – alto) è contenuta nell’Allegato II dell’Accordo: il settore di riferimento è individuato dalla lettera che compare nella colonna di destra della tabella (denominata ATECO 2007).

Nel medesimo punto dell’Accordo è contenuta inoltre la seguente raccomandazione: “deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza”.

Non vi è pertanto dubbio sul fatto che corsi di formazione specifica, accorpati per classe di rischio e senza distinzione di settore di riferimento  e/o del profilo professionale del corsista non siano conformi ai contenuti dell’Accordo. Non verranno pertanto considerati validi i corsi effettuati secondo tale organizzazione di percorsi formativi in sede di controllo da parte dell’organo di vigilanza.