Obbligo per il lavoratore di tutela della propria salute e sicurezza

Il primo motivo per cui tutelare la propria sicurezza e proteggere la propria salute è ovviamente quello personale: chi si fa male o patisce una malattia professionale è in primo luogo soggetto del danno stesso. Nessuno ne trae vantaggio e tanto meno il lavoratore.

Se poi al danno patito segue anche il riconoscimento della responsabilità dell’evento …

Il lavoratore, per disposizione di legge, ha l’obbligo di prendersi cura non solo dell’altrui ma anche della propria sicurezza. La violazione di tale obbligo determina una “colpa specifica” per eventuali danni subiti sia dallo stesso che da terzi.

Lo segnaliamo in ogni occasione formativa che anche il lavoratore è destinatario degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Gli obblighi imposti al lavoratore dalle disposizioni di legge sono, tra gli altri, come indicato all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008:
– genericamente di prendersi cura sia della propria salute e sicurezza che di quella delle altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
– utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

La violazione di questi obblighi comporta una “colpa specifica” che incide, in caso di infortunio, sul concorso di colpa per i danni subiti sia dal lavoratore, come in questo caso, che da terze persone.

Nel caso in esame la Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa a carico di un capo cantiere per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore infortunatosi. La Corte ha inoltre confermato il riconoscimento del concorso di colpa dello stesso infortunato nella misura del 50% e stabilito la condanna dell’imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’infortunio sul lavoro si era verificato durante i lavori di manutenzione di una colonna di assorbimento dell’acido solforico, durati per circa due ore, in quanto il lavoratore, non avendo fatto uso dell’apposita maschera protettiva, ha inalato dei vapori nocivi procurandosi così delle lesioni consistite in una insufficienza respiratoria da inalazione accidentale con prognosi superiore ai quaranta giorni.

I giudici  hanno individuata la responsabilità del capo cantiere in quanto, nella sua qualità di garante, non aveva assicurato al lavoratore infortunato il più tempestivo ripristino della condizione di sicurezza, richiamandolo al dovere di indossare la maschera antigas. Allo stesso modo avevano affermata la corretta determinazione nel 50% del ritenuto concorso di colpa della parte lesa, ossia del lavoratore infortunatosi, evidenziando la condotta indubbiamente “disavveduta e trascurata” tenuta dall’infortunato il quale non aveva indossato la maschera antigas, pur avendo ricevuto adeguate informazioni preventive.

BOZZA LINEE GUIDA PER INTERVENTI LOCALI E GLOBALI SU EDIFICI MONOPIANO NON PROGETTATI CON CRITERI ANTISISMICI

BOZZA LINEE GUIDA INT. LOCALI E GLOBALI SU ED. MONOPIANO NON PROG. CON CRITERI ANTISISMICI

Noi non siamo degli ingegneri strutturisti, ma in questo periodo abbiamo sentito tutti dire di tutto. E il contrario di tutto.
E’ quindi assai opportuno che inizino a essere messe a disposizione delle Linee Guida su come intervenire.

Alleghiamo la BOZZA LINEE GUIDA PER INTERVENTI LOCALI E GLOBALI SU EDIFICI MONOPIANO NON PROGETTATI CON CRITERI ANTISISMICI.

Pubblicato in forma di bozza, il documento non ha un carattere prescrittivo o cogente ma si limita a proporre alcune soluzioni tecniche. Inizialmente vengono descritti i danneggiamenti registrati negli edifici produttivi in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: perdita di appoggio e danni alle connessioni tra elementi strutturali, collasso di elementi di tamponatura, danni ai pilastri e alle scaffalature con conseguente perdita dei contenuti portati.

Quindi il documento si focalizza sulle tipologie strutturali di edifici prefabbricati progettati in assenza di criteri antisismici, e vengono illustrati i principi per la rapida messa in sicurezza e i principi generali per la messa in sicurezza degli edifici industriali monopiano. Sono descritti anche gli interventi su elementi strutturali verticali danneggiati o carenti e quelli sulle scaffalature.

Agibilità sismica provvisoria

DL 74_2012 per terremoto

Pubblichiamo in allegato il D. L. n. 74 del 6 giugno 2012.

<<Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le Provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo  il 20 e 29 maggio 2012.>>

E’ il “famoso” decreto della “Agibilità Sismica Provvisoria”.

Per quanto riguarda le aziende l’articolo di maggior interesse è il 3, ed in particolare i commi 7 e 8.

Corsi di formazione per personale addetto alle manutenzioni con parti elettriche PES e PAV.

Sentiamo sempre più spesso parlare di corsi di corsi PES e PAV ma occorre specificare che oltre al corso entrano in gioco anche altri aspetti: l’esperienza e le caratteristiche personali.

Con questo “set” completo il Datore di Lavoro (DDL) può qualificare l’addetto come PES, altrimenti come PAV o come Persona Comune.

Anzi, dopo che il personale ha frequentato il corso, il DDL è bene che formalizzi chi è PES e chi è PAV, in modo da stabilire chi può fare cosa.

E ovviamente il restante personale, che non è qualificato, non potrà effettuare interventi sulle parti elettriche: si parla in questi casi di Persona Comune. Anche questo è bene che si sappia in azienda.

Per capire meglio alcuni di questi aspetti, abbiamo chiesto ad uno dei ns. docenti dei corsi PES e PAV di illustrarci questi aspetti. Li riportiamo di seguito e vi ricordiamo che organizziamo periodicamente, tra gli altri, i corsi per questi addetti.

PES o PAV? Oltre al corso quali sono le caratteristiche che devono avere?

La distinzione tra PES e PAV avviene facendo una valutazione su TRE REQUISITI tra loro complementari:

− il primo aspetto riguarda l’istruzione, cioè la conoscenza dell’impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza (in sostanza il CORSO PES-PAV);

− il secondo aspetto riguarda l’esperienza di lavoro maturata, quale requisito per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti;

− il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.

Una Persona per poter essere definita PES deve possedere TUTTI i requisiti sopra indicati.

L’operatore è definito PAV, per contro, se NON possiede COMPLETAMENTE tutti i requisiti sopra indicati, ma li soddisfa comunque almeno in parte, seppure solamente ad un livello di base ed è una figura in evoluzione all’interno della cui definizione trovano posto diversi livelli: essa si trova in situazioni intermedie che comportano una possibile evoluzione verso la condizione di PES.

In sintesi la PAV si distingue dalla PES per la insufficiente capacità di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e gli imprevisti.

La norma sottolinea che la definizione di PES e PAV deve essere accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce.

Ovvero una persona può essere PES in una tipologia di lavori ed al contempo PAV o addirittura Persona Comune in un’altra.

C’è un format di documento per la qualificazione delle persone PES o PAV?

Abbiamo visto che la qualifica di PES o PAV deve essere data dal DDL. Ma la norma non prevede nessun format specifico.

La norma dice solo che: “L’attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro (DDL).

Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale.“

Riteniamo che, completato il corso, basti una semplice comunicazione del DDL su carta intestata dell’azienda, controfirmata per presa visione dall’interessato.

Inoltre le persone che sono PES e PAV dovrebbero a nostro parere essere indicate nell’Organigramma della Sicurezza, che va esposto in azienda.

C’è un aggiornamento obbligatorio per gli addetti PES o PAV e, nel caso, ogni quanto tempo?

L’aggiornamento è obbligatorio in caso di cambio mansione, tecnologie, normativa, ecc…

In considerazione dei requisiti personali richiesti agli operatori per l’attribuzione dei profili professionali, le condizioni di PES o PAV attribuite possono anche venir meno nel tempo qualora, per una data tipologia di lavoro elettrico, un operatore non dovesse più soddisfare i requisiti richiesti, elencati in precedenza.

Per i PES e i PAV che debbano lavorare fuori tensione, non c’è indicazione temporale.

Per i PES e i PAV che lavorano in tensione, ovvero con l’IDONEITA’ al lavoro in tensione, la norma precisa che: “La validità e l’estensione dell’idoneità al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con la situazione professionale della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenza annuale”.

Il riesame potrebbe consistere in una attenta rivalutazione e … ad una conferma per un altro anno.

Effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico

I principali effetti di REACH e CLP in ambito lavorativo e nella valutazione del rischio chimico sono i seguenti:

eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni “nei casi in cui le informazioni inerenti le proprietà delle sostanze siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La VdR chimico è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro”; occorre inoltre fare l’aggiornamento anche in relazione agli scenari di esposizione allegati alle SDS.

aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell’informazione, “relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione da adottare”;

– classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria che “deve essere attivata per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute rispondenti, in base alla Dir. 67/548/CEE, ai criteri per la classificazione non solo, come già previsto dal D.Lgs. 81/2008, come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, ma anche corrosivi, cancerogeni di categoria 3 e mutageni di categoria 3, o alle corrispondenti categorie così come previste dal Regolamento CLP e che sarà a completo regime il 1° giugno 2015”;

aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP come previsto nell’allegato XXVI del D.Lgs. 81/2008.

Vi ricordiamo che Norsaq è in grado di aiutare le aziende nella valutazione del rischio chimico, sia nella fase di analisi documentale sia in quella di verifica mediante analisi ambientali e personali.

La valutazione del rischio chimico

 

Molto spesso nelle aziende non si utilizzano prodotti chimici tal quali, ossia come forniti dall’azienda produttrice, ma si effettuano diluizioni o miscele.

Premesso che queste attività (soprattutto le miscelazioni con altri prodotti) devono essere fatte in modo sicuro e con la conoscenza di quanto potrebbe avvenire dal punto di vista chimico, per la valutazione del rischio si ha a disposizione la Scheda Dati Sicurezza (SDS) del prodotto fornito, ma non ovviamente quella del prodotto diluito. Con il metodo Movarisch occorre quindi procedere prima alla definizione della pericolosità della miscela. Conferma di ciò ci è stata data anche da Prevenzio.net che ha risposto in merito come sotto riportato.

Ricordiamo con l’occasione che siamo in grado di effettuare le valutazioni del rischio chimico con algoritmi previsionali e di verificare a posteriori il risultato con mirati campionamenti ambientali e personali, effettuati da personale competente.

QUESITO

Abbiamo la necessità di valutare con il modello MoVaRisCh il rischio chimico per la salute per un prodotto chimico (detergente liquido) che viene utilizzato diluito in acqua.

Non avendo trovato indicazioni precise in merito, le alternative per noi ipotizzabili sono:
– considerare lo score associato al prodotto “puro” (non diluito), dal momento che in una prima fase di preparazione il prodotto, prima di essere miscelato all’acqua, non è diluito. Tale alternativa sembra però molto cautelativa
– utilizzare l’indice “inclusione in matrice”, dal momento che si tratta di una sospensione in matrice acquosa
– utilizzare una nuova classificazione del preparato in base al D. Lgs. 65/03
Quale di queste alternative può essere utilizzata o c’è una possibilità diversa?

RISPOSTA

Occorre innanzitutto valutare la pericolosità della miscela classificandola ai sensi del D.Lgs.65/03.

Valutazione dei campi elettromagnetici

Valutazione dei CAMPI ELETTROMAGNETICI: scadenza del 30 aprile.

Il D. Lgs. 81/2008 ha stabilito al 30 aprile 2012 la scadenza per l’adeguamento delle aziende ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM).

La data era inizialmente stata fissata al 30/04/2008 ed è stata prorogata di 4 anni dalla direttiva 2008/46/CE.

Per ulteriori riferimenti si rimanda al Titolo VIII – Capo IV del D. Lgs. 81/2008 “AGENTI FISICI – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI”.

Tra i punti principali della legge, ricordiamo i seguenti:

–  il campo di applicazione è relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro;

–  le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto;

–  il campo di applicazione non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione;

–  il datore di lavoro misura o calcola i livelli dei CEM ai quali sono esposti i lavoratori;

– se i valori di azione sono superati e non è possibile escludere il superamento dei valori limite di esposizione e i rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione;

– i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ai CEM che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tali aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione;

–  il medico competente tiene conto dei risultati della valutazione dei rischi, adegua il protocollo sanitario e visita i lavoratori esposti almeno annualmente;

La valutazione del rischio CEM è in effetti piuttosto complessa e richiede strumentazioni e conoscenze approfondite. Anche in questo campo c’è ovviamente chi, con stile da “rabdomante”, gira con uno strumento per gli ambienti di lavoro e sentenzia dove c’è o non c’è un CEM elevato.

Il CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) ha definito già in un documento del 2006 (disponibile a chi ce ne facesse richiesta) quale è il profilo professionale dell’esperto nella valutazione dei rischi derivanti da CEM.

Il personale di Norsaq che si occupa della valutazioni dei CEM ha ovviamente questa formazione ed una esperienza maturata in molti anni di attività esclusiva in questi ambiti.

Per quanto riguarda il metodo di valutazione più che il D. Lgs. 81/2008 contano le Linee Guida delle Regioni e le indicazioni date da sito PAF (Portale Agenti Fisici) e da altri enti e strutture di coordinamento.

Le nostre valutazioni sono ad esempio effettuate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), dalle “Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle Norme Tecniche di settore: CEI 211-6 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana) e CEI 211-7 (Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana). I monitoraggi in continuo sono previsti dalle linee guida APAT e dal DECRETO 29 maggio 2008: “Il valore di induzione magnetica utile per la valutazione del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si ottiene come mediana dei valori registrati durante misure dirette prolungate per almeno 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. […] La frequenza di campionamento deve essere rappresentativa dell’andamento dell’induzione nelle 24 ore. La strumentazione attualmente disponibile consente campionamenti dell’ordine dei secondi. Per la finalità della presente misura, si richiede l’acquisizione di almeno un campione al minuto”. In particolare la centralina per il monitoraggio in continuo (per misurare il valore mediano nelle 24 ore) potrà essere posizionata in punti ritenuti critici per gli individui della popolazione.

Gli strumenti, tra l’altro, che utilizziamo per le misure sono i seguenti:

– Misuratore di campo elettromagnetico in alta frequenza

– Sonda isotropica 100 kHz – 3 GHz

– Misuratore di campo magnetico in bassa frequenza

– Misuratore di campo elettrico in bassa frequenza

– Monitor di induzione magnetica in bassa frequenza

Segnaliamo infine che il 28 marzo, dalle 14,30 alle 18,30, presso CARPI HOTEL a Carpi, organizziamo un corso di formazione, valido per 4 ore di aggiornamento per RSPP / ASPP, sul tema della valutazione dei campi elettromagnetici:

La misura dei campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro e di vita – Esposizione professionale ed esposizione indebita.

Il corso può essere un’ottima occasione per apprendere gli elementi di base della valutazione e quindi orientarsi correttamente verso un insieme di “tecnici / metodi / strumentazioni” che possa portare ad una valutazione effettiva, completa e rappresentativa. Ulteriori informazioni sul corso le trovate sul sito di Norsaq alla pagina:

http://www.norsaq.it/2012_n_01/04_LOCANDINA_CORSO_FANTINI_CAMPI_ELETTROM.pdf

Formazione per modo di dire

Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione.
La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo dell’effettivo apprendimento. E l’inchiesta potrebbe allargarsi alla “finta Fad”.
Era ora!

Ci sono:
– i corsi dove paghi con carta di credito, ti arriva la password, ti colleghi al loro sito, stai collegato per le ore della durata del corso (intanto puoi anche andare a fare un fine settimana al mare), e automaticamente ti arriva l’attestato sempre per e.mail
– i corsi con 120 persone (alla faccia della “interattività”, della personalizzazione e del rapporto docenti/discenti)
– i corsi antincendio dove si spegne un fornello da campeggio in aula
– i corsi di primo soccorso con 50 persone dove la prova pratica la fanno “a campione”
– i corsi su qualsiasi argomento, tenuti da un “novello Leonardo” che le sa tutte

E tra poco, con i due accordi per la “formazione ex artt. 37 e 38” (lavoratori, preposti, dirigenti e DDL/RSPP) e “attrezzature” (carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra, PLE, etc.) ne vedremo delle belle.

Noi non abbiamo ancora attivato i corsi secondo questi accordi perchè sta per essere pubblicata una Linea Guida, come ci ha confermato l’avv. Fantini del Ministero del Lavoro, e prima di partire vogliamo avere un quadro chiaro.
Suggeriamo alle imprese di non “impanicarsi”: l’unico obbligo con scadenza ravvicinata è quello relativo alla formazione dei neoassunti che devono frequentare le 8/12/16 ore entro i 60 gg dalla data di assunzione, per il resto c’è tempo per pianificare bene quello che in concreto va fatto.

Non ci siamo dimenticati quindi del tema ma stiamo ragionando su come fare una attività che abbia in concreto un valore aggiunto e un effetto sulla crescita della cultura della sicurezza.