Rischi connessi a stampanti e fotocopiatrici

Cliccare sul pulsante “Stampa” del computer è semplicissimo … ed ecco che in un attimo la macchina, magari posta di fianco alla nostra scrivania per comodità, sputa decine di pagine.

Semplice, ma non altrettanto innocuo. L’uso, infatti, di fotocopiatrici e stampanti laser costituisce una delle principali fonti di inquinamento indoor, a causa dell’emissione di polveri di toner, ozono e solventi, con particolare rischio per i soggetti sensibili (ad esempio, persone affette da patologie cardio-respiratorie e donne in gravidanza).

Che fare dunque? Se si fa un uso consistente di queste macchine occorre posizionare stampanti e fotocopiatrici in locali separati dagli uffici e ben ventilati, scegliere macchine a bassa emissione di ozono dotate di filtri ed effettuare regolare manutenzione (che si è visto essere in grado di abbattere la produzione di ozono).

E proprio a proposito di chi per professione si occupa di queste attrezzature…

Per loro, affinchè svolgano la propria attività consapevoli dei rischi e con le adeguate misure di prevenzione, e per i datori di lavoro, perchè facciano lavorare il proprio personale in totale sicurezza, alleghiamo una sentenza di qualche anno fa del Tribunale di Foggia: una consulenza tecnica ha riconosciuto l’eventualità di un nesso causale tra l’insorgenza di un carcinoma uroteliale in un tecnico riparatore di stampanti e l’attività svolta dall’uomo per 16 anni, obbligando l’INAIL a riconoscere al lavoratore l’indennità per invalidità permanente.

Limiti di responsabilità fra datore di lavoro e preposto – Formazione dei dirigenti e dei preposti

Talvolta, a seguito di un incidente sul lavoro, il preposto che viene puntualmente sentito dalle autorità competenti, se ne esce dicendo “Ma io che c’entro?!?”. Anzi a volte il preposto non sa nemmeno di esserlo.

Altre volte si gioca su una certa confusione di ruoli tra il DDL, i dirigenti ed i preposti.

Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sezione IV – Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010) ha proprio riguardato la individuazione delle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro collegati a carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Nella fattispecie è stato condannato un preposto per una lavorazione fatta su un trapano a colonna senza che fosse regolato correttamente il riparo del mandrino. Una situazione che è assolutamente frequente nelle aziende, non solo tollerata ma anzi sovente “incentivata”, altrimenti “ … come si fa a lavorare?”.

La figura presa in esame in questa sentenza è quella del preposto al quale il legislatore ha attribuito, nei limiti dei suoi poteri gerarchici e funzionali, mansioni di controllo del personale assegnato alla sua sorveglianza e sul quale è tenuto a vigilare.

Nella citata sentenza al preposto  è stato addebitato il delitto di cui all’articolo 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per avere per colpa cagionato alla lavoratrice lesioni personali gravissime omettendo di attrezzare un trapano a colonna in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere.

Secondo la suprema Corte, in particolare, l’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione, che nella circostanza in esame è stata causa dell’infortunio occorso ad un lavoratore, non rientra fra i compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto.

Va detto che una delle novità del D. Lgs. 81/2008 è stata quella di definire (finalmente!) la funzione del preposto che da decenni veniva nominato nelle varie leggi (basti ricordare le celebri: “il dirigente ed il preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze …” dei DPR 547 e 303) senza alcuna definizione precisa, e di prevedere obbligatoriamente la formazione del preposto stesso.

Da tempo organizziamo quindi dei corsi specifici di formazione di preposti e dirigenti. Nel farlo abbiamo cercato di stabilire delle durate coerenti con il dover dare una adeguata conoscenza normativa e una capacità ad individuare i rischi specifici delle mansioni del personale loro assegnato.

A breve dovrebbe essere definito nell’Accordo sulla formazione tra Stato e Regioni la durata di questi corsi che, dai testi disponibili al momento, paiono essere particolarmente impegnativi in termini di durata. Siccome viene sempre fatta salva la formazione precedente,  potrebbe essere una iniziativa doppiamente utile quella di formare “da subito” (… visto che il TUS ha oramai 3 anni!) i propri dirigenti e preposti.

Norsaq è in grado di svolgere queste attività ed ha già una cospicua esperienza in merito, sia per le grandi imprese sia per le piccole e medie, in grado di dare un taglio il più operativo e concreto possibile.

L’uso stradale dei carrelli elevatori

Molto spesso le aziende utilizzano il carrello elevatore su strade pubbliche.
Si tratta sovente di percorsi brevi: per scaricare il camion fermo in strada o per andare da un edificio aziendale ad un altro, di solito posto nelle vicinanze.
Il tutto viene fatto con grande “disinvoltura”.

L’uso stradale dei carrelli è invece rigorosamente disciplinato e in caso di uso improprio non poche possono essere le complicazioni, in primis “assicurative”. Ecco quindi un breve compendio in materia.

E’ necessario che per tutti i carrelli elevatori utilizzati su strade pubbliche sia seguito “l’iter” riportato dal Codice della Strada che riguardano nello specifico i carrelli elevatori.

La definizione di “carrello elevatore” è presente nell’art. 58 del Codice della Strada di cui riportiamo di seguito il comma 2.

Art. 58 (Macchine operatrici)
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2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
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Se il carrello elevatore non è in possesso del libretto di circolazione con targa bisogna essere in possesso di una autorizzazione che va rinnovata ogni anno: vedi D.M. 28/12/1989 sotto riportato.
 

Decreto 28 dicembre 1989
Modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori
Articolo 1
1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.
Articolo 2
1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
b) deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
c) deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
d) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
e) deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.
2. I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.
Articolo 3
1. L’ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno e potrà essere prorogata con modalità che la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad emanare.
Pertanto per regolarizzare la circolazione dei carrelli elevatori su strada è necessario (per reperire la documentazione e le autorizzazioni) rivolgersi al costruttore del carrello elevatore, all’ufficio della Motorizzazione Civile e al Comune territorialmente competente per avere il benestare dell’ente proprietario della strada (per le strade comunali il nulla osta è rilasciato dall’ufficio di Polizia Locale).

NOTA IMPORTANTE: i carrelli in questione dovranno essere muniti di assicurazione obbligatoria RCA e possono essere guidati solamente da personale maggiorenne in possesso della patente B. Questi requisiti non sono obbligatori se il carrello viene usato esclusivamente in aree private, anche se il preventivo possesso della patente B può essere un valido aiuto nella “designazione” del carrellista.

Quindi nelle giornate di blocco del traffico o nelle ZTL non è possibile circolare usando … il carrello elevatore elettrico!

Ricordiamo infine che, tra l’altro organizziamo corsi per carrellisti, conduttori di pale gommate, PLE e altri apparati di movimentazione e trasporto.

Lavoratori all’aperto e raggi UV.

Ci siamo fatti negli anni scorsi una cultura sulle Radiazioni Ottiche Artificiali (per gli amici … ROA) e siamo andati a misurare tutte le sorgenti possibili nelle aziende. L’esercizio è stato certamente utile perché di scoperte interessanti ne abbiamo fatte.
Ad esempio che bastano pochi secondi di uso della saldatrice senza maschera per superare i limiti di esposizione, oppure che, anche con le maschere (quando inadatte o non abbastanza adatte), NON si è protetti a sufficienza.

Mentre ci si interessava delle ROA non si sono tenute in conto le Radiazioni Ottiche Naturali (le chiameremo RON?).

Con l’arrivo dell’estate diventa ancora più importante considerare un rischio a volte sottovalutato o addirittura nemmeno preso in considerazione: le radiazioni solari ultraviolette.
Particolarmente esposti a tale fattore di rischio sono tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto (lavoratori “outdoor”), come ad esempio:

• Lavoratori edili
• Stradini
• Giardinieri
• Operatori ecologici
• Agricoltori
• Vigili urbani
• Portalettere
• Addetti a operazioni di carico/scarico all’esterno
• Bagnini e istruttori di sport all’aperto
• Marinai
• Operai linee elettriche e idrauliche esterne
• Addetti linee ferroviarie

Il laboratorio Agenti fisici dell’INAIL (ex ISPESL) ha predisposto lo corso anno un opuscolo contenente indicazioni per prevenire i rischi da esposizione a raggi UV e notizie utili ai fini della informazione e formazione dei lavoratori.
Per approfondire l’argomento e consultare l’opuscolo rimandiamo al sito dell’INAIL http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&nextPage=Prodotti/News/2011/Ricerca_e_tecnologie_della_sicurezza/info-709659702.jsp
In questa sede ricordiamo brevemente due aspetti: i problemi legati ai raggi UV e le misure di prevenzione.
I danni provocati dall’esposizione solare dipendono dalla quantità di energia assorbita nel corso degli anni (effetto cumulativo) e da fattori individuali, come fototipo, patologie e farmaci assunti; i problemi principali provocati dall’esposizione solare sono la fotosensibilizzazione, il fotoinvecchiamento e la fotocarcinogenesi (si ricorda che la radiazione solare è stata classificata dalla IARC come cancerogeno di gruppo 1, ovvero con sufficienti prove di cancerogenicità per l’uomo).
Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione, riportiamo di seguito le principali:
• prodotti antisolari, indumenti protettivi e occhiali da sole
• ove possibile, schermare i lavoratori con coperture
• cercare di evitare il lavoro all’aperto nelle ore della giornata in cui le radiazioni sono maggiormente intense
• individuare un luogo ombreggiato per le pause e il pranzo
• prevedere alternanza tra attività al sole e all’ombra

Vi ricordiamo in ultimo che siamo in grado di effettuare misurazioni strumentali delle ROA e di effettuare le valutazioni del rischio connesso.

Il rischio chimico per la sicurezza

Nell’ambito della valutazione dei rischi che il Datore di lavoro deve effettuare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, devono essere esaminati i rischi derivanti dall’utilizzo nel luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi.

I pericoli riguardano sia la salute, con la possibilità di sviluppare con l’uso protratto nel tempo problematiche di vario tipo, sia la sicurezza, poiché le caratteristiche dei prodotti e le modalità del loro impiego possono causare incidenti e infortuni con conseguenze anche molto gravi.

A questo proposito, ricordiamo di seguito alcune precauzioni importanti da adottare in particolare per lo stoccaggio degli agenti chimici, poiché il loro contatto a seguito di fuoriuscite accidentali può innescare reazioni esplosive o con liberazione di gas tossici:

*  fusti, cisterne e serbatoi fissi devono essere dotati di bacino di contenimento (occorre verificare preventivamente la compatibilità tra la sostanza e il materiale del il bacino di contenimento stesso)

* gli agenti incompatibili devono essere stoccati a distanza, in modo da evitare il loro contatto in caso di fuoriuscite

*  le condizioni ambientali (temperatura, irraggiamento solare, ecc.) possono influire sulla reattività delle sostanze

*  eventuali sversamenti devono essere tamponati con materiali assorbenti specifici per la tipologia di prodotto chimico, da addetti formati e muniti di idonei DPI

Nelle tabelle allegate riportiamo alcune incompatibilità tra agenti chimici, in base alla sostanza (prima tabella) e alle caratteristiche di pericolo riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza (seconda tabella); i pericoli sono indicati con i pittogrammi conformi sia alla vecchia normativa sia al CLP.

Gli elenchi delle sostanze e delle incompatibilità sono del tutto esemplificativi e non esaustivi.

POSSIBILITA’ DI STOCCAGGIO NELLO STESSO AMBIENTE:

Corso aggiornamento RSPP / ASPP: la Movimentazione Manuale dei Carichi per sollevamento, trasporto e traino/spinta

 

Il prossimo 5 ottobre dalle 14,30 alle 18,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) presso HotelCarpi (ex MY Hotel) un corso di aggiornamento per RSPP e ASPP. L’incontro avrà come tema la  Movimentazione Manuale dei Carichi ed in particolare la valutazione del sovraccarico biomeccanico dorso-lombare per compiti che comportano sollevamento e trasporto (ISO 11228-1) e/o traino/spinta (ISO 11228-2).

Durante l’incontro verranno effettuate diverse esercitazioni di analisi di casi reali. 

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti gli ATECO.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso aggiornamento RSPP / ASPP: DUVRI e qualificazione dei fornitori

Il prossimo 28 settembre dalle 14,30 alle 18,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) presso HotelCarpi (ex MY Hotel) un corso di aggiornamento per RSPP e ASPP. L’incontro avrà come tema i DUVRI, la qualificazione dei fornitori e le procedure per la gestione dei lavori in appalto.
Il corso vuole essere di tipo pratico. A tale scopo verrà consegnato su CD ai partecipanti un “kit” con i documenti che norsaq srl ha predisposto ed affinato nel corso degli anni per la gestione di questa materia in oltre 350 siti industriali di vario genere.
Durante l’incontro verranno effettuate diverse esercitazioni di analisi di casi reali, sino alla redazione di un DUVRI.

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti gli ATECO.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso di formazione per lavoratori addetti all’ANTINCENDIO – Rischio Basso e Rischio Medio

Il prossimo 24 giugno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di formazione per lavoratori addetti all’Antincendio – Rischio Basso (4 ore) e Rischio Medio (8 ore, comprensive di prova pratica di spegnimento su fuochi di classe B).
Al corso possono iscriversi i lavoratori designati dalle aziende per questo obbligatorio compito.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso di Formazione per lavoratori addetti al PRIMO SOCCORSO – Gruppi B e C

Il prossimo 28 giugno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30, ed il 30 giugno dalle 9,00 alle 13,00, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di formazione per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppi B e C (aziende con indice infortunistico INAIL < 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori designati dalle aziende per questo obbligatorio compito.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

Corso Aggiornamento PRIMO SOCCORSO – Gruppi B e C

Il prossimo 13 luglio, dalle 9,00 alle 13,00, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di aggiornamento per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppi B e C (aziende con indice infortunistico INAIL < 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori già formati che devono obbligatoriamente aggiornarsi con frequenza triennale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it