Corso aggiornamento PRIMO SOCCORSO – Gruppo A

Il prossimo 8 luglio, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30, norsaq srl organizza a Carpi (MO) un corso di aggiornamento per lavoratori addetti al Primo Soccorso – Gruppo A (aziende con indice infortunistico INAIL > 4).
Al corso possono iscriversi i lavoratori già formati che devono obbligatoriamente aggiornarsi con frequenza triennale.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Vania Pirondini – tel. 059/693306 – e.mail:  v.pirondini@norsaq.it

17° Corso di Acustica Università di Ferrara

Vi inoltro con piacere la comunicazione che ho appena ricevuto dall’Università di Ferrara.
Sponsorizzo il loro corso a tutti quanti intendano occuparsi professionalmente di acustica ed a quanti vogliano anche solo “semplicemente” fare delle valutazioni del rischio rumore … rendendosi conto di cosa stanno facendo (e non è sempre così, pare).
Saluti
Bruno Pullin

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A breve sarà possibile iscriversi al 17° Corso di formazione “Tecnici in acustica” che si terrà dal 23 settembre 2011 al 15 giugno 2012 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara (vedi allegato Manifesto per tutte le informazioni).
Chi è interessato dovrà effettuare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la procedura on-line accedendo alla pagina http://studiare.unife.it e seguendo le istruzioni consultabili alla pagina http://www.unife.it/formazione-postlaurea/istruzioni.

Un saluto cordiale a tutti.

Roberto Pompoli
Prof. Roberto Pompoli
Dipartimento di Ingegneria
Università di Ferrara
Via G. Saragat, 1
44100 FERRARA (ITALY)
tel. +39 0532 974812
fax  +39 0532 974870
e-mail roberto.pompoli@unife.it

 
Segreteria della Scuola di Acustica
Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi di Ferrara
Via Saragat 1, 44100 Ferrara
email: scuola_acustica@unife.it
Tel. 0532 974905
Fax. 0532 974870

FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ADDESTRAMENTO in materia di sicurezza: un metodo.

Molto spesso ci viene richiesto come debbano essere fatte in Azienda la informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.

E’ positivo che nelle Aziende ci si domandi questo, perché molto spesso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene visto come la conclusione della attività, mentre invece necessariamente le iniziative di prevenzione e protezione partono da qui e si deve proseguire per portare le conoscenze acquisite durante la valutazione a tutti i lavoratori, attraverso appunto queste tre modalità.

Il Datore di Lavoro (DDL) deve quindi effettuare (riportiamo di seguito le definizioni date dal Testo Unico Sicurezza):

1) informazione
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

2) formazione ai rischi specifici
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

3) addestramento
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Le modalità con le quali svolgere questo obbligo restano al momento per lo più un “tema libero”.
Sta per essere pubblicato un decreto applicativo del Testo Unico che probabilmente ci chiarirà questi aspetti: quante ore, quali contenuti, quali docenti, quali verifiche di apprendimento, etc.

Nel frattempo la architettura di nostri DVR, che ha visto tanti (positivi) “collaudi “sia con Enti di Controllo sia con Organismi di Certificazione per le OHSAS 18001, è di questo tipo.

INFORMAZIONE:
– consegna e spiegazione di dispensa (documento “generico” ma personalizzato sulla realtà aziendale, presente nel DVR) con riassunto di tutti gli aspetti più importanti e relativo foglio per firma ricevuta
– consegna e spiegazione dell’estratto del piano di emergenza
– consegna e spiegazione dell’organigramma della sicurezza
– consegna eventuale planimetria azienda
– consegna formalizzata DPI con spiegazione uso e formalizzazione (altra sezione specifica del ns. DVR)
Quanto sopra si può integrare con
– un giro dell’azienda
– una presentazione dei colleghi
– un incontro con presentazione anche dell’azienda
– video aziendale / sicurezza
– altra documentazione
– etc etc
ma facendo attenzione a non esagerare con la consegna di documentazione che per lo più … non verrà letta.
C’è anche la possibilità di effettuare incontri di informazione interaziendali per neoassunti: basi della sicurezza, conoscenza delle figure previste dall’organigramma della sicurezza, diritti e doveri in termini generali, etc. Ciò può essere un’idea ad integrazione di quanto fatto in azienda. Vi sono ad esempio alcuni studi di consulenti del lavoro che mettono in atto da tempo interessanti e interattivi incontri di 4 ore pel svolgere la informazione iniziale.

FORMAZIONE:
– nel ns. DVR è presente, per ogni mansione, la scheda di valutazione dei rischi specifici della mansione, fatta apposta per poterla trasferire all’interessato
– consegna e spiegazione della stessa all’interessato, con formalizzazione
– a questo si aggiunge formazione per affiancamento (necessario! perchè non è possibile che in una scheda si possa mettere tutto)

Per quest’ultimo punto e per l’ADDESTRAMENTO a mio parere la modalità migliore è il coinvolgimento del preposto, sia perchè quest’ultima figura aziendale già forma l’addetto neoassunto agli aspetti produttivi e qualitativi (e quindi deve integrare con aspetti di sicurezza e ambiente), sia perché così si responsabilizza il preposto, come si dice “on the job” e “ on site”.

Sull’addestramento si potrebbe dire che NON c’è MAI fine alla sua durata (se è vero, come è vero, che anche i campioni hanno degli allenatori!), ma in ogni caso, anche per verificare quanto è stato “trasferito” in termini di conoscenze potrebbe essere fissato un termine formale coincidente con la fine del periodo di prova, così da ritornare dal preposto, in presenza del lavoratore, per fare il punto su cosa è stato detto, fatto, appreso e messo in pratica.

Chiaramente ognuno declina queste attività come gli pare (si arriva ai “safety dojo” della Toyota, dove viene fatta la simulazione, in presenza di addestratori, di quello che uno andrà a fare, su impianti pilota e su attrezzature presenti al solo scopo di simulazione ….)

Ricordiamo che il decreto stabilisce che Informazione, Formazione e Addestramento deve essere fatta in particolare per:
• neoassunti
• cambi di mansione
• cambi di tecnologia / prodotto

Segnaliamo infine che siamo in grado di supportarvi nella progettazione e nella esecuzione di tutte le attività di formazione e informazione del personale.

Nuova “sede” di norsaq s.r.l. a Viadana (Mn)

Dall’inizio del mese norsaq s.r.l. ha iniziato a collaborare con IP380 – Imprese e Professioni, i cui soci da molto tempo conoscono i nostri servizi e le attività che svolgiamo professionalmente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
La nostra società fornirà alle Imprese clienti di IP380 un supporto operativo presso la sede di Viadana e organizzerà in loco delle iniziative specifiche sia di formazione che di sensibilizzazione ai temi della sicurezza.

Corso di formazione per aggiornamento RSPP e ASPP

norsaq s.r.l., in collaborazione con AIFOS

organizza un corso di AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP

Il 13 GIUGNO 2011
Dalle 14,30 alle 18,30
Presso SALA CONFERENZE
MY ONE HOTEL CARPI

Durata: 4 ore
Valido come aggiornamento ASPP e RSPP per tutti i macrosettori ATECO ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: IL DOCUMENTO, LE NUOVE NORME TECNICHE, IL P.A.R.E., I DPI

Docente: Dott. OMAR NICOLINI
AUSL Modena

Informazioni ed iscrizioni
norsaq s.r.l.
059.69.33.06
www.norsaq.it
e.mail: v.pirondini@norsaq.it

Sarà un’occasione per aggiornarsi in modo completo e pratico su un tema da sempre molto rilevante in tutte le aziende e che, proprio negli ultimi mesi, è stato oggetto di un significativo intervento di normazione tecnica.

Aggiornamento quinquennale corsi RSPP e ASPP

L’aggiornamento della formazione per RSPP e ASPP va fatto con periodicità quinquennale, successivamente alla formazione di base (corsi Moduli A, B e C per gli RSPP, Moduli A e B per gli ASPP).
Quindi nell’arco dei 5 anni successivi alla formazione occorre seguire 60 o 40 ore di aggiornamento per gli RSPP in funzione del prorpio ATECO; 28 ore per gli ASPP.

Riportiamo di seguito un estratto dei due riferimenti normativi: il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che ha stabilito le regole e l’Accordo applicativo Stato – Regioni del 26 gennaio 2006.

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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Art. 2. – Inserimento dell’art. 8-bis dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

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Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

– dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i Responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL’ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

L’art. 8 bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 8 bis, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

a) al settore produttivo di riferimento;
b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia; e) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori ATECO di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

1) per Responsabili SPP:
– 60 ore per i responsabili dei macrosettori di attività ATECO nn. 3-4-5-7 (prospetti modulo B);
– 40 ore per i responsabili dei macro settori di attività ATECO nn. 1 -2-6-8-9 (prospetti modulo B);

Per Addetti SPP:
– 28 ore per tutti i macrosettori di attività ATECO (prospetti modulo B)

Variazione sede uffici Norsaq

Vi informiamo che dal 1° aprile gli uffici di Norsaq si trasferiranno dalla attuale sede di via Vespucci alla nuova sede di

Via Doria, 4
41012 Carpi (MO)
Tel. 059 / 69 33 06

Il giorno 30 marzo avverrà il trasferimento materiale delle linee telefoniche e del server.

Pur cercando di effettuare il trasferimento con tutte le attenzioni necessarie per garantire la continuazione dei servizi, potrebbero verificarsi dei problemi con i gestori delle reti e gli altri soggetti coinvolti nel trasferimento delle parti “tecnologiche”. Vi sarà, in ogni caso, un blackout minimo di alcune ore nella nostra gestione della posta elettronica.

In quei giorni vi invitiamo pertanto, in caso di urgenza o particolari necessità, a non mandare solo una email ma a chiamarci direttamente sui cellulari.

Vi informiamo che tutti i dati aziendali di Norsaq srl restano invariati (partita iva, sede legale, etc.) cambiando solo l’indirizzo degli uffici.
Dal 1° di aprile potrete inviare tutta la corrispondenza al nuovo indirizzo.
Seguirà una variazione dei numeri di telefono che vi comunicheremo

Vi ringraziamo dell’attenzione e, scusandoci ancora per gli eventuali piccoli disservizi, porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it

Mancanza CPI: sanzione penale

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dai Vigili del fuoco a locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni (art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139).

La materia è disciplinata dal DPR 547/55; tale decreto, però, è stato abrogato dal D. Lgs. 81/08, con il conseguente problema di un vuoto nel sistema sanzionatorio.

Su questo tema è intervenuta la sentenza della Cassazione penale n. 5597 del 15 febbraio 2011, la quale ha chiarito che l’assenza di CPI, ove previsto, costituisce tuttora reato, ai sensi del combinato disposto dall’art. 16 del D. Lgs. 139/2006 e dall’art. 46 del D. Lgs. 81/2008, poiché sussiste continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate.

Le attività indicate nel D. Lgs. 139/2006, quindi, sono sempre soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del fuoco competente per territorio, che deve rilasciare il prescritto certificato di prevenzioni incendi, la cui assenza è sanzionata penalmente.

Riduzione tariffe INAIL, chiarimenti dall’Ente

La Circolare n. 17 del 25 febbraio 2011 dell’INAIL fornisce importanti chiarimenti in merito all’oscillazione per prevenzione del tasso di premio INAIL.

Ecco in sintesi i punti principali:
• computo dei lavoratori / anno: è calcolato da INAIL e dipende dal numero di eventi indennizzati nel corso dell’anno. Inoltre, la percentuale di sconto va calcolata con riferimento al numero di lavoratori / anno relativi a ciascuna voce presente nella PAT.
• presentazione delle domande: il termine è fissato per i 28 febbraio dell’anno per il quale è richiesta la riduzione; sarà predisposto un nuovo modello di domanda per i prossimi anni.
• domande presentate quest’anno: anche alle domande inoltrate entro il 28 febbraio con riferimento ad interventi effettuati nel 2010 saranno applicate d’ufficio le nuove percentuali di sconto. Si ricorda che queste sono pari a:

LAVORATORI / ANNO RIDUZIONE
fino a 10 30%
11 – 50  23%
51 – 100 18%
101 – 200 15%
201 – 500 12%
oltre 500 7%

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare INAIL del 25 febbraio 2011.

Gli esterni in azienda – La gestione degli appalti – DUVRI

Fase preliminare
L’azienda Committente ha bisogno di un servizio
Individua alcune aziende che potrebbero fornire questo servizio

Fase 1
Verifica della idoneità tecnico professionale
Il Committente deve verificare l’idoneità tecnico – professionale della possibile esecutrice
Per fare questo deve quantomeno richiedere:
– iscrizione CCIAA
– dichiarazione (autocertificazione) del possesso dei requisiti di idoneità
Suggeriamo già in questa fase di chiedere alla potenziale esecutrice almeno i seguenti documenti:
– DURC
– Assicurazione RCT
– Organigramma della sicurezza

Fase 2
Richiesta dell’offerta economica e sua valutazione
La impresa possibile esecutrice deve redigere una offerta economica in cui siano indicati i costi per la sicurezza (in modo distinto e senza possibilità di scontare questa voce).
Per poter dire quale è il costo della sicurezza l’impresa potenziale esecutrice deve conoscere quali sono i rischi presenti nell’azienda.
Quindi la committente deve fornire le informazioni sui rischi presenti nella propria sede.
L’impresa esecutrice redige un’offerta in cui distingue il costo del servizio da quello della sicurezza.
La società committente valuta le offerte ricevute e in base anche agli aspetti di sicurezza assegna l’incarico

Fase 3
Completamento della documentazione e redazione del DUVRI
Nei casi in cui sia obbligatorio (o comunque opportuno) predisporre il DUVRI occorre completare la raccolta delle informazioni e la predisposizione delle documentazioni che servono:
– nomi degli addetti
– tessere identificative
– attrezzature che verranno utilizzate
– prodotti chimici e relative schede
– valutazioni specifiche (rumore, etc.) e più in generale quali rischi introducono negli ambienti di lavoro
– attestati di formazione del personale ditta esecutrice per uso di macchine e impianti
– dichiarazioni di conformità di macchine che la committente metterà a disposizione della esecutrice
In questa fase diventa molto spesso necessario effettuare un sopralluogo congiunto in modo da definire attentamente gli aspetti di sicurezza durante la effettuazione del servizio.
Sulla base di questa documentazione si predispone il DUVRI che va allegato al contratto.
Il DUVRI deve ovviamente essere completato dagli allegati raccolti per la sua redazione (vedi quanto detto in questo e nei punti precedenti)

Fase 4
Controllo della attività della ditta esecutrice
Durante lo svolgimento della attività occorre ovviamente che sia mantenuto un attento controllo sulla esecutrice:
– corrispondenza addetti con quelli indicati
– esibizione del tesserino
– uso conforme delle macchine, degli impianti e delle attrezzature
– rispetto di quanto definito nel DUVRI

Si ricorda che il D. Lgs. 81/2008 non obbliga alla predisposizione del DUVRI nei casi:
– mera consegna di materiali e merci
– prestazioni intellettuali
– attività inferiore ai due gg/anno